Il comma 8-ter dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 dispone che quando gli interventi agevolati con il superbonus hanno per oggetto fabbricati che sono ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e che risultano essere stati sinistrati dall’evento sismico in modo non lieve, il superbonus può trovare applicazione in misura piena (110%) e dunque senza le riduzioni previste (90-70-65%) sulle spese sostenute fino al 31/12/2025.
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