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Superbonus per un edificio con otto comproprietari e due unità immobiliari, quali scadenze e quali massimali? – La Repubblica

In base a quanto stabilisce il testo attuale dell’art. 119, e come è stato confermato anche  nelle proposta di modifica presentate dal governo nell’ambito della manovra di Bilancio, per gli edifici con più unità immobiliari (fino ad un massimo di quattro) che fanno capo ad un proprietario o a un gruppo di comproprietari, si seguono le stesse regole previste per i condomini. In questo caso già oggi è prevista la possibilità di ottenere il Superbonus per le spese effettuate fino al 31 dicembre 2022 a patto di aver realizzato almeno il 60% degli interventi in progetto entro il 30 giugno. Nelle proposte di modifica alla legge di Bilancio, invece, l’obbligo di realizzare il 60% dei lavori entro giugno è scomparso e il Superbonus è stato prorgato con l’aliquota del 110% fino al 31 dicembre 2023, per poi scendere nei due anni successivi. Restano invariate le altre condizione per cui essendo un immobile con due distine unità abitative, è previsto sia il Superbonus sulle parti comuni che quello sui singoli appartamenti. Il tetto di spesa per gli interventi va quindi moltiplicato per due ed è possibile avere sia il Superbonus per il consolidamento che quello energetico in quanto si tratta di efefttuare interventi distinti. Per considerare riscaldato un immobile è sufficiente la presenza dei camini.

Source: repubblica.it

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