Il comma 1-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio stabilisce che “Ai fini del presente articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita’ immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprieta’ esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.” Quindi lei risptta i requisiti richiesti dalla normativa dal punto di vista degli impianti in quanto la legge non parla di “utenze attive” ma, appunto di “impianti per l’approvvigionamento”. Per cui se lei è allacciato al gas direttamente e non per il tramite di condotta condominiale il requisito è rispettato. Detto questo, però, poichè la casa è riscaldata ma lei non ha un vero e proprio impianto ma solo un camino, la detrazione del 110% per la pompa di calore non è ammessa in quanto non si tratta di “sostituzione” ma semmai di integrazione di un impianto esistente e questa tipologia di interventi è agevolata con l’ecobonus, e quindi con il Superbonus come lavoro trainato, solo nel caso di installazione di impianti a biomasse. Può avere però per il uovo impianto la detrazione del 50% per ristrutturazione.
Source: repubblica.it
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