Nell’ambito degli interventi ammessi al Superbonus rientrano tutti quelli necessari per il completamento dell’intervento principale, come chiarito dall’Agenzia delle entrate già con la circolare 24 dell’agosto 2020, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione della detrazione per ristrutturazione approvate nel 1998 e che si applicano a tutti gli interventi che rientrano nello stesso ambito, ossia a tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli di efficientamento energetico. In particolare per quel che riguarda la sostituzione degli infissi sulle parti comuni, l’articolo 2 del decreto requisiti del 6 agosto 2020 conferma che anche ai fini del Superbonus in caso di coibentazione può essere ricompresa nello stesso intervento anche la sostituzione degli infissi sulle pareti oggetto di coibentazione, purché venga indicato nello stesso progetto. Quindi la risposta nel caso degli infissi in delle scale è positiva. Per quel che riguarda invece i parapetti dei balconi, la detrazione del 110% non può essere ammessa dal momento che evidentemente l’intervento non ha alcun rilievo per quello che riguarda la riduzione delle classi energetiche dell’edificio. La sostituzione dei parapetti, invece, può godere del bonus facciate con detrazione al 90% e possibilità, anche in questo caso, di sconto in fattura o cessione del credito. È possibile, infatti, usufruire di due detrazioni su un intervento relativo allo stesso edificio nel caso in cui i lavori da effettuare siano di tipologia diversa, soggetti a requisiti diversi per ottenere l’agevolazione fiscale, e distintamente fatturati.
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