Ai fini del Superbonus in un edificio unifamiliare la sostituzione di una caldaia preesistente con una che presenta una miglior rendimento energetico è sempre ammessa all’agevolazione del 110%. E’ necessario, ovviamente, che dall’insieme degli interventi effettuati risulti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio. Se questo risultato si raggiunge solo con il cappotto la sostituzione della caldaia rientra negli interventi trainati, altrimenti è possibile sommare cappotto e la sostituzione della caldaia come interventi trainanti. Il fatto che per la caldaia da sostituire si usufruisca già una precedente detrazione fiscale non è rilevante da questo punto di vista. Lo ha chiarito espressamente l’Agenzia delle Entrate con la circolare 30 del 22 dicembre 2020 al punto 4.5.3 rispondendo alla domanda di un contribuente che chiedeva se in presenza di una precedente sostituzione della caldaia, intervento per il quale si è beneficiato dell’ecobonus, fosse possibile effettuare un nuovo intervento rientrante fra quelli ammessi al Superbonus. L’agenzia ha dunque risposto che “In assenza di specifiche preclusioni, si ritiene che sia possibile fruire del Superbonus o dell’ecobonus nel caso prospettato, nel rispetto di ogni limite e condizione previsto dalla normativa agevolativa di riferimento”. Quanto le ha indicato il tecnico, dunque, non è corretto.
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