Superbonus, proroga in vista dei termini per sfruttare l’incentivo per le case unifamiliari. Ecco le altre novità.
Il Superbonus è l’agevolazione fiscale introdotta due anni fa che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus).
LA PROROGA PER LE VILLETTE
La norma dovrebbe essere inserita nel decreto aiuto che arriverà nei prossimi giorni. Attualmente le regole prevedono che per beneficiare del superbonus le case unificamiliari devono aver effettuato il 30% (o anche solo pagato) il 30% dei lavori peevisti. La ristrutturazione deve poi essere completata entro il 31 dicembre. Il governo deve «prorogare il termine attualmente previsto» per usufruire del Superbonus, si legge nella risoluzione di maggioranza sul Def depositata alla Camera e appeovata nei giorni scorsi. Il testo precisa anche che «la percentuale del 30% dell’intervento complessivo» deve essere riferito «al complesso dei lavori e non ai singoli lavori oggetto dell’intervento».
LA QUARTA CESSIONE DEL CREDITO
Per quanto riguarda la cessione dei crediti legata ai bonus edilizi, un emendamento introdotto alla Camera al decreto energia appena convertito in legge, ha elevato da tre a quattro il numero delle cessioni.
LA REGOLARITA’ DELL’ASSUNZIONE
La tutela degli operai nei cantieri è uno degli obiettivi delle ultime norme varate dal governo. Tutte le imprese che intervengono nell’appalto sono tenute a presentare il Durc, il documento che attesta la regolarità dell’assunzione e della posizione contributiva dei dipendenti dell’impresa. Inoltre con un decreto varato nei mesi scorsi, intitolato “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio scorso, si stabilisce che le imprese coinvolte nella realizzazione dei lavori edili superiori ai 70.000 euro devono garantire ai lavoratori le adeguate tutele in termini di salario, formazione e sicurezza sul lavoro.
SENZA CONTRATTO NIENTE BONUS
La norma, in particolare, prevede il riconoscimento dei benefici relativi ai diversi bonus edilizi, per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori sono eseguiti da imprese che applicano i contratti collettivi del settore edile. Tale contratto deve essere riportato anche nelle fatture emesse in esecuzione dei lavori.
Il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture. La norma prevede, inoltre che l’Agenzia delle Entrate per la verifica delle indicazioni del Ccnl applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture possa avvalersi dell’Inl, dell’Inps e delle Casse Edili. La norma si aplica ai lavori avviati a partire da 90 giorni giorni dopo l’entrata in vigore del decreto (26 febbraio 2022).
IL BOLLINO DI GARANZIA
Lo stesso decreto contro le frodi nel settore edilizio stabilsce fra l’altro che a partire dal 1° maggio i crediti fiscali «non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate». A tal fine, prosegue il testo, «al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni».
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