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“Superbonus”: può fruirne anche la Società “in house” che gestisce Patrimonio Erp per conto del Comune, purché abbia i requisiti previsti – Entilocali-online

“Superbonus”: può fruirne anche la Società “in house” che gestisce Patrimonio Erp per conto del Comune, purché abbia i requisiti previsti

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 572 del 30 agosto 2021, ha fornito chiarimenti in ordine alla possibilità, per una Società “in-house” con socio unico un Comune, di beneficiare del “Superbonus” su alcune unità immobiliari gestite per conto del Comune proprietario, facenti parte di un condominio. 

L’Agenzia ha ricordato che l’art. 119 del Dl. n. 34/2020, dapprima convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020 e successivamente modificato dalla Legge n. 178/2020, nonché, da ultimo, sia dall’art. 1, comma 3, del Dl. n. 59/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 101/2021, che dall’art. 33, comma 1, del Dl. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108/2021 (vedi Entilocalinews n. 31 del 2 agosto 2021), disciplina la detrazione, nella misura del 110%, delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica, nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d. “Superbonus”).

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli Interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “Ecobonus”) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (c.d. “Sismabonus”), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 14 e 16 del Dl. n. 63/2013.

Con riferimento all’applicazione del “Superbonus”, sono stati forniti chiarimenti con la Circolare n. 24/E del 2020, con la Risoluzione n. 60/E del 2020 con la Circolare n. 30/E del 2020, oltre che con diverse Risposte a Istanze d Interpello consultabili nell’apposita Area tematica presente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. 

Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia ha ricordato il citato art. 119, al comma 9, ha stabilito che le disposizioni disciplinanti le tipologie di Interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute, tra l’altro, dagli Iacp, comunque denominati, ”nonché dagli Enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di Società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di ’in house providing’ per Interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica”.

L’applicazione della citata disposizione normativa presuppone quindi l’esistenza di 2 requisiti:

1) soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l’altro, agli Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati; ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;

2) oggettivo, riguardando Interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti Istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica.

In merito al requisito soggettivo, come affermato nella Risposta all’Interpello n. 956-2796/2020, presentato dalla stessa Società istante, la questione legata alla qualificazione giuridica di Società “in house providing” richiede un’indagine di natura extratributaria che esula dalle competenze esercitabili dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito dell’attività di Interpello. È invece onere del soggetto che beneficia dell’agevolazione in esame, ovvero il soggetto che gestisce per conto del Comune gli immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica, certificare la sussistenza delle condizioni necessarie per essere qualificato quale Società “in house providing”.

In merito all’opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante o per lo sconto sul corrispettivo dovuto, da esercitarsi secondo le modalità definite dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 8 agosto e 12 ottobre 2020, 22 febbraio 2021, e 30 marzo 2021, l’Agenzia ha specificato che rientra tra gli adempimenti necessari alla fruizione dell’agevolazione in esame l’acquisizione del “visto di conformità” dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

La Circolare n. 30/E del 2020, al paragrafo 6.8, ha fornito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, un elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive rese, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nei modi e nei termini previsti dal Dpr. n. 445/2000, da acquisire all’atto di apposizione del visto di conformità sulle comunicazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate per l’esercizio dell’opzione, rinviando, per quanto nello stesso non previsto, alle disposizioni contenute nelle Circolari n. 19/E n. 24/E del 2020.

Nel citato Elenco, con riferimento ai soggetti di cui al richiamato comma 9, lett. c), dell’art. 119, per l’attestazione della sussistenza del requisito soggettivo non è prevista la produzione di una dichiarazione sostitutiva ma della documentazione idonea a dimostrare la natura degli Enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di Società “in house providing”, che rispondono ai requisiti della legislazione europea.

Pertanto, con riferimento al quesito posto, l’Agenzia ha ritenuto che la Società istante, in veste di gestore per conto del Comune per i lavori eseguiti sulle parti comuni dell’edificio condominiale, dovrà produrre la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni necessarie per la qualificazione di Società “in  house providing”. In assenza di tale documentazione, l’Ente non potrà essere qualificato tra i soggetti di cui al comma 9, lett. c) dell’art. 119 del Dl. n. 34/2020 e beneficiare dell’agevolazione per gli Interventi eseguiti sulle parti comuni dell’edificio.


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