Per gli interventi condominiali, quindi realizzati su edifici composti da più unità immobiliari, ai fini del calcolo del tetto di spesa ammesso al Superbonus occorre considerare tutte le unità immobiliari distintamente accatastate presenti dell’edificio, a prescindere dalla destinazione catastale e a prescindere dal fatto che le unità non abitative siano o meno di pertinenza degli appartamenti, a patto che il condominio sia nel complesso destinazione residenziale quindi con più del 50% della superficie catastale destinata di immobili per uso abitativo. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la circolare 24 dell’agosto dello scorso anno. Quindi nel caso in questione in presenza di un appartamento con due pertinenze in condominio debbono essere considerate tre unità immobiliari. In base a questo stesso principio farà parte del conto anche il locale commerciale non di pertinenza,, e anche il proprietario di questi immobili potrà usufruire del superbonus in qualità di condomino per la quota di spesa sulle parti comuni dell’edificio a lui attribuita in base millesimi di proprietà.
Source: repubblica.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.