Ai fini delll’applicazione del Superbonus si seguono le stesse regole previste per il riconosimento della detrazione per ristrutturazione, fatto salvo, ovviamente, l’obbligo di eseguire interventi trainanti e trainati e di ottenere il salto di due classi energetiche. Le regole per l’aplicazione della detrazione sono state dettate con la circolare 57/1998. Nel testo è stato precisato che tutte le spese accessorie all’intervento principale che sono necessarie per la sua realizzazione (ad esempio l’installazione dei ponteggi), come pure le spese che servono per il completamento dell’itervento ad opera d’arte (ad esempio lo smaltimento dei vecchi impianti) sono ammesse all’agevolazione fiscale con la stessa aliquota e lo stesso tetto di spesa previsto per l’intervento principale. Quindi in particolare nel caso del fotovoltaico le spese aggiuntive debbono restare nel tetto dei 48.000 euro. Nel caso invece del pavimento radiante e della condotta per il gas metano la spesa va conteggiata nel massimale previsto per la sostituzione dll’impianto di riscaldamento che ai fini del Superbonus è pari a 27.272 euro. Detto questo spetta comunque al tecnico asseveratore indicare quanli interventi possono essere considerati accessori all’intervento principale e di conseguenza rientrare nell’ambito della detrazione del 110%, come precisato dall’Agenzia delle entrate con la risposta 665/2021. Nel testo si sottolinea infatti che ai fini dell’agevolazione è necessario che il tecnico che segue la pratica attesti che le spese aggiuntive sono indispensabili per completare l’intervento per il quale si chiede la detrazione.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.