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Superbonus: quando la truffa è dietro l’angolo. Un breve vademecum per difendersi – Condominio Caffe

Ormai non si contano più i casi di persone stanno chiedendo aiuto al fine di trovare tutela in relazione a offerte e contratti d’appalto sottoscritti con la promessa di effettuare lavori edilizi “gratuiti” grazie alla promessa applicazione del Superbonus.

Si tratta di contratti fatti firmare da società o consorzi o millantate associazioni di rappresentanza di imprese edili con sede agli antipodi geografici rispetto al luogo ove dovrebbero essere eseguiti i lavori.

Peccato che dopo aver raccolto la firma del malcapitato consumatore al quale viene promesso di rimettere a nuovo la propria casa a costo zero, nessuna attività venga posta in essere. Anzi, nei casi più fortunati vengono malamente eseguiti solo parte dei lavori venendo poi abbandonato il cantiere.

Nella migliore delle ipotesi il consumatore telefonicamente o con visite a casa da parte di improvvisati agenti viene rassicurato sul fatto che i lavori si faranno ed entro i termini previsti dalla norma così da non perdere il beneficio fiscale, adducendo ritardi dati dalla scarsità di materie prime e manodopera comunque risolvibili.

Nei fatti però i lavori non partiranno mai e il consumatore si trova a rischiare di perdere la possibilità di effettuare gli interventi agevolati.

Importante in tali casi è verificare preliminarmente il proprio cassetto fiscale per capire se è stata attivata comunque la cessione del credito d’imposta senza che i lavori siano stati affettuati nonchè raccogliere tutta la docuemntazione contrattuale eventualmente scambiata tra le parti, la corrispondenza (e.mail, messaggi etc) nonchè l’eventuale documentazione tecnica.

Necessario è anche condurre le opportune verifiche presso l’ufficio edilizia privata del comune ove si trova l’immobile al fine di capire se è stata depositata una Cila, necessaria per l’inizio dei lavori eventualmente programmati.

Una volta condotte tutte queste verifiche è dunque importante affidarsi ad un legale il quale, esaminata la pratica dovrà valutare se procedere solo in sede civile o anche penale e tributaria.

L’importante è attivarsi prima possibile onde evitare di perdere la possibilità di rivolgersi ad altro soggetto per effettuare gli interventi godendo del Superbonus.

Alla luce di quella che sarà la strada da percorrere ovviamente la tutela potrà essere più o meno lunga e complessa. Sicuramente le posizioni più gravi e che non possono essere trascurate sono quelle che riguardano coloro che hanno già versato acconti e coloro che dall’indagine sul cassetto fiscale hanno riscontrato l’attivazione della cessione del credito d’imposta.

Il consiglio dunque è quello di rivolgersi a realtà già referenziate e con esperienza, possibilmente del territorio al fine di avere un contatto più diretto, e che si avvalgono di professionisti e aziende che operano nella zona.

Diffidate da contratti che prevedono acconti o caparre confirmatorie da versare quando i lavori non sono stati ancora avviati oppure penali per il recesso.

Non firmate contratti non compilati in tutte le loro parti, privi dell’indicazione del costo degli interventi e di quanto verrà coperto dal Superbonus, che non prevedono una data di fine esecuzione dei lavori e senza penali per il ritardo nlla consegna dell’opera.

Pretendete di conoscere sin da subito formalmente quali saranno i professionisti e le aziende che interverranno e ricordate che tutte le spese per la gestione della pratica richieste dall’amministratore di condominio e dal general contractor non potranno rientrare nel Superbonus.

Attenzione allora:

– a non abboccare a contratti procacciati da venditori porta a porta,

-a leggere le condizioni del contratto

-a non sottoscrivere contratti troppo sbilanciati a favore della società

-a prevedere un termine di conclusione dei lavori

-a prevedere la possibilità di nominare un professionista (ad esempio direttore dei lavori) di fiducia

-a conoscere precisamente il capitolato dei lavori prima di sottoscrivere il contratto di appalto

-a non accettare penali per il recesso e a non accettare di dover pagare caparre o acconti per l’avvio della pratica. Una volta versati questi soldi potrebbero venire definitivamente perduti non venendo dato corso al contratto.

-a verificare la storia della società diffidato da quelle sorte nel 2020 in forza del varo della normativa sul superbonus

©Riproduzione riservata

Source: condominiocaffe.it

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