L’istante è proprietario insieme ad altri soggetti di un edificio unifamiliare ubicato in un Comune che rientra nell’elenco di quelli dichiarati con “stato di emergenza” a seguito di evento sismico del 2012.
L’istante intende quindi porre in essere interventi:
- di messa in sicurezza e di miglioramento della classe sismica
- nonché interventi di efficientamento energetico dell’edificio.
Egli specifica che l’edificio non ha fruito del contributo per la ricostruzione e che, trattandosi di un edificio di “valore storico testimoniale”, il vigente piano regolatore generale del Comune consente unicamente interventi definiti di restauro e risanamento conservativo, vietando espressamente gli interventi di demolizione e ricostruzione e/o di ristrutturazione degli edifici.
Ciò premesso egli chiede se gli interventi che intende effettuare possano fruire dell’aumento del 50 per cento del massimale, come previsto dalla legge di bilancio 2021, ai commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio).
Le Entrate con Risposta a interpello n 662 del 5 ottobre 2021 specificano che secondo quanto previsto dai commi 4-ter e 4-quater, gli incentivi fiscali in misura maggiorata (cd. Superbonus rafforzato) spettano in alternativa al contributo per la ricostruzione.
La fruizione di dette agevolazioni, infatti, presuppone il diritto al contributo e la successiva rinuncia formale allo stesso.
Nel caso di specie, qualora in relazione ai prospettati interventi, sussista il diritto al contributo per la ricostruzione, l’Istante nel rispetto di tutti i presupposti normativamente previsti potrà può fruire del cd. Superbonus rafforzato, rinunciando al predetto contributo.
Si ricorda che il comma 4-quater dell’art 119 inserito dall’articolo 1, comma 66, lettera h), della legge di bilancio 2021, stabilisce che «Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al comma 4 spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».
Con riferimento a tale normativa, con la Risoluzione n. 28/E del 23 aprile 2021, è stato chiarito che i limiti delle spese ammesse al Superbonus sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, e di cui al decreto legge n. 39 del 2009.
Source: fiscoetasse.com
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