In base a quanto stabilisce il comma 2 dell’art. 119 del decreto Rilancio, rientrano tra gli interventi trainati tutti gli interventi di risparmio energetico elencati nell’art. 14 del decreto 63/2013. L’articolo in questione a sua volta contiene la proroga delle disposizioni in materia di ecobonus introdotte dalla legge 246/2007. Il comma comma 347 dell’art. 1 della legge riconosce la detrazione del 65% la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza.Ai fini della detrazione, quindi, è necessario che l’impianto da sostituire svolga la funzione di climatizzazione ossia deve essere un impianto in grado di assicurare il riscaldamento e non solo il condizonamento, ossia l’aria fredda. Nel suo caso, quindi, se si tratta di condizionatore con funzione di aria fredda e non di impianto di climatizzazione il Superbonus non è ammesso. E’ possibile invece la detrazione del 50% per ristrutturazione.
Source: repubblica.it
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