Il decreto legge n.59/2021 ha predisposto la proroga del superbonus 110% fino al 31 Dicembre 2023. Pensato all’interno del Decreto Rilancio per agevolare la ripresa economica post pandemia da covid-19, il superbonus è una detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica e riduzione di rischio sismico.
Esistono tuttavia delle condizioni da rispettare per beneficiare della proroga: per molte persone ed enti il limite ultimo per godere del bonus si fermava al 30 Dicembre 2022 (in virtù di un primo slittamento del termine), a patto di portare avanti i lavori fino al 60% entro Giugno 2022. Adesso, invece, il limite ultimo è posticipato di un anno e il 60% dei lavori di ristrutturazione interessati dal bonus deve essere effettuato entro Giugno 2023.
Superbonus ristrutturazione 110%
Gli effetti del superbonus sembrano significativi, poiché uniscono nello stesso schema detrazioni fiscali vantaggiose e possibilità di riqualificazione energetica e strutturale per quegli interventi di ristrutturazione obbligatoria e indispensabili per privati e non. Le migliorie energetiche devono permettere almeno un doppio salto di classe energetica al fabbricato; allo stesso tempo, devono ridurre notevolmente anche il rischio sismico (sebbene non sia strettamente necessario un cambiamento di classe sismica).
Il superbonus si va a legare anche all’ultimo decreto semplificazioni-bis (77/2021), che prevede che per l’avvio dei cantieri sia necessario presentare la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) è un documento fondamentale per poter ottenere il superbonus 110%, per predisporla è inoltre indispensabile avere a portata di mano una serie di documenti catastali, tra cui la planimetria catastale, richiedibile sul sito di EasyVisure.
Data questa premessa, sarà sempre necessario che la SUE controlli la presenza di eventuali abusi edilizi: questi potrebbero non bloccare il superbonus, ma si autodenuncerebbero in sede di presentazione della CILA, con tutte le conseguenze del caso, previste dal Testo Unico Edilizia.
Superbonus ristrutturazione 110%: cifre e interventi possibili
Il Decreto Rilancio ha previsto una distinzione tra interventi trainanti (che possono avere subito accesso al superbonus) e interventi trainati (che, da soli, non potrebbero beneficiare del bonus e, per questo, hanno bisogno di agganciarsi a un intervento trainante).
Tra gli interventi trainanti ci sono quelli che riguardano l’isolamento termico delle superfici dell’edificio o la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Interventi trainati, invece, sono quelli che migliorano l’efficienza energetica delle unità immobiliari, o consistenti nella posa in opera di schermature solari o micro-cogenatori.
Di norma, esiste un limite di spesa non superiore ai 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o le unità immobiliari situate in edifici plurifamiliari, indipendenti e con accesso autonomo. Gli edifici da due a otto unità immobiliari possono godere di 40.000 euro per ogni unità (massimo, dunque, 320.000 euro). Gli edifici con più di otto unità immobiliari, invece, possono godere di un contributo di massimo 30.000 euro per unità.
Superbonus ristrutturazione 110%: i requisiti di accesso
Indipendentemente dal problema degli abusi edilizi, non tutti possono accedere a questo superbonus. Esistono – e la proroga fino al 2023 li conferma – dei limiti e delle condizioni da rispettare per poter usufruire di questa particolare agevolazione fiscale.
Il superbonus, nello specifico, interessa:
- Persone fisiche per un numero massimo di due unità immobiliari;
- Edifici plurifamiliari che rispondano a un unico proprietario o in compro proprietà di più persone fisiche, dotati di due, tre o quattro unità immobiliari distintamente accatastate.
- Condomini;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi di immobili da esse posseduti e assegnate ai suoi soci);
- Enti senza scopo di lucro in ambito di utilità sociale, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale;
- Associazioni e società sportive dilettantistiche (limitatamente ai locali utilizzati per gli spogliatoi).
Restano totalmente escluse dal decreto abitazioni signorili (categoria catastale A/1), ville (categoria A/8), castelli e palazzi di rilevante interesse artistico o storico, per le unità non aperte al pubblico (categoria catastale A/9).
Altro requisito da tenere presente riguarda oggettivamente l’unità immobiliare o l’edificio destinatario dell’intervento di ristrutturazione che si vuole predisporre.
Per quel che riguarda gli edifici plurifamiliari, è necessario che le unità immobiliari, infatti, godano di accesso autonomo (dunque non comune, chiuso da cancello o portone anche se non di proprietà esclusiva) e indipendenza funzionale (quindi dotata di impianto per l’approvvigionamento idrico, impianto per il gas, per l’energia elettrica ed eventuale climatizzazione invernale).
Essenziale per la richiesta del super ecobonus 110% è la presenza, nell’edificio, di un impianto termico, funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Questa condizione essenziale e necessaria è stata definita già nel decreto legislativo del 19 Agosto 2005, numero 192 (articolo 2, comma 1).
Spostando l’attenzione sul sisma bonus 110%, invece, bisogna sapere in quale zona sismica è ubicato l’edificio (dalla 1 alla 3, perché la norma non agevola gli edifici in zona 4, paradossalmente). Inoltre, bisogna valutare se la ristrutturazione interessa un edificio in un centro storico (zona A). Quest’ultimo dato potrebbe rallentare o complicare i lavori, perché il TUIR ha predisposto che i lavori nei centri storici debbano seguire progetti unitari, e non interessare solo singole unità immobiliari. Anche qui, tuttavia, un nuovo paradosso: il TUIR non stabilisce la definizione di progetto unitario, generando un vuoto che lascia spazio a troppe interpretazioni.
Source: ilprimatonazionale.it
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