Devono essere computati, ai fini del raggiungimento della soglia del 30% prevista per l’esercizio dell’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, soltanto le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere, con esclusione del costo delle mere somministrazioni di materiali. Lo ha chiarito la recente risposta all’interrogazione parlamentare 5-03091.
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