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Superbonus se l’ampliamento è in regola – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

Superbonus

La ricostruzione con un incremento volumetrico rispettoso delle norme urbanistiche e degli altri requisiti può fruire del sismabonus. E nell’ambito di un condominio, la ricostruzione di un muro di contenimento con criteri antisismici può accedere, addirittura, alla detrazione maggiorata del 110%, trattandosi di parte comune. Queste le ulteriori indicazioni, fornite con alcune recenti risposte agli interpelli (nn. 68, 70 e 71), sulla fruibilità della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020 e ulteriormente modificato dalla legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021) e dell’agevolazione, di cui all’art. 16 del dl 63/2013.

Muro di contenimento. Il condominio istante (risposta n. 68) dichiara di voler ricostruire di un muro di contenimento di pertinenza del condominio, stante il fatto che si tratta di un manufatto in pessime condizioni statiche e che deve essere ricostruito nel rispetto dei requisiti antisismici e con una struttura tale da sopportare i carichi fondazionali dell’edificio residenziale di cui lo stesso è pertinenza. Tenendo conto anche delle recenti modifiche, intervenute con la legge di bilancio 2021, l’Agenzia delle entrate (si veda ItaliaOggi di ieri) ricorda la possibilità di fruire della detrazione maggiorata del 110% per le spese sostenute nell’intervallo temporale tra l’1/7/2020 e il 30/6/2022 ed evidenzia che, trattandosi di un intervento su un muro di contenimento eseguito da un condominio, si rende necessario verificare se lo stesso possa essere inserito nel contesto più ampio di «parti comuni», di cui all’art. 1117 c.c., con la conseguente ammissione al superbonus (circ. 24/E/2020). Posto che la norma indicata ricomprende tra le parti comuni anche le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l’edificio, con una elencazione non tassativa, l’Agenzia delle entrate ritiene che, gli interventi indicati eseguiti sul muro di contenimento, sempreché funzionali all’adozione di misure antisismiche, con riferimento alle parti strutturali dell’edificio di cui il muro è pertinenza, siano annoverabili tra interventi sulle parti comuni e, di conseguenza, possano fruire della detrazione maggiorata.

Unità antisismica. Con una ulteriore risposta (n. 70), l’Agenzia delle entrate interviene sul caso di una società il cui oggetto sociale include la costruzione e la ristrutturazione di immobili, intenzionata ad acquisire un complesso misto collocato in zona sismica 3 formato da abitazioni, cantine, box e laboratori; l’obiettivo è quello di demolire il complesso e procedere con la costruzione di abitazioni e box pertinenziali, con riduzione di due classi di rischio sismico e con incremento di almeno due classi energetiche.

L’Agenzia delle entrate chiamata in causa su tre precise problematiche chiarisce, innanzitutto, che anche le società che acquistano immobili antisismici ricostruiti in presenza di tutti i requisiti richiesti, possono beneficiare dell’agevolazione dell’85% su un tetto di 96 mila euro, ai sensi del comma 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/2013, in secondo luogo che le dette detrazioni spettano nella misura del 110% all’acquirente (persona fisica) per ogni unità immobiliare ma, con riferimento al caso dell’unità acquistata successivamente al 31/12/2021, anche sugli importi versati in acconto dall’1/7/2020 al 31/12/2021, non è possibile beneficiare del 110% se il preliminare non è registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e se i fine lavori ed il conseguente rogito definitivo non avvengono entro il 31/12/2021 e, infine, che la detrazione dell’ecobonus è fruibile anche dai titolari di reddito d’impresa sugli immobili dagli stessi posseduti o detenuti, sempre che il beneficiario possa identificare le spese riferibili a detto intervento, di cui all’art. 14 del dl 63/2013.

Sedime diverso. L’Agenzia delle entrate (risposta n. 71) interviene sul caso di una demolizione e ricostruzione di un immobile, con incremento volumetrico e diverso sedime per la parte interrata. Posto quanto espresso dall’art. 10 del dl 76/2020, se l’intervento indicato rispetta anche tali ultime disposizioni (in particolare, la lettera d, comma 1, art. 3 del dpr 380/2001) e fermo restando il fatto che lo stesso sia eseguito nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, per l’Agenzia delle entrate lo stesso intervento può fruire della detrazione del 75% o 85% calcolata su un tetto di spesa di 96 mila euro, ai sensi del comma 1-septies, dell’art. 16 del dl 63/2013.

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