Ai fini del Superbonus, come previsto dall’art.119 del decreto Rilancio, sono stati introdotti specifici limiti di spesa per ciascuna tipologia di interventi. Inoltre è previsto l’obbligo di asseverazione da parte del tecnico della congruità della spesa sostenuta rispetto ai massimali indicati per ciascun tipo di intervento da parte del decreto del Ministero della transizione ecologica ai fini del Superbonus di tipo energetico, ovvero in riferimento ai prezzi standard di mercato per gli interventi si sismabonus. Sulla base di queste norme la detrazione è ammessa solo per le spese che risultano “congrue”, mentre la quota che resta al di fuori di queste non può godere
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