Lo stato legittimo di un immobile è conditio sine qua
non per l’avvio di qualsiasi intervento, sia esso di
manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia…o
di superbonus.
Abusi edilizi e stato legittimo: gli effetti sul
superbonus
Questo è un principio ormai consolidato dalla giurisprudenza di
Cassazione (es. sentenza n.
18268/2023) per il quale non vi è alcuna possibilità di avviare
un intervento manutentivo (anche ordinario) su un immobile privo
dello stato legittimo, ovvero viziato da abusi edilizi non ancora
sanati. Qualsiasi intervento edilizio, cioè, per essere lecitamente
realizzato, deve afferire a immobili non abusivi, verificandosi
altrimenti un effetto di propagazione dell’illecito per cui le
opere aggiuntive partecipano delle caratteristiche di abusività
dell’opera principale
Partendo da questo principio, non stupisce (almeno a chi scrive)
l’ultimo intervento in ordine temporale da parte di un Tribunale
Amministrativo Regionale (Sentenza TAR
Campania 5 novembre 2024, n. 5934) che conferma un orientamento
giurisprudenziale
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