7 luglio 2021
(Olindo Casullo)
L’installazione di una piattaforma elevatrice rientra fra gli interventi ammissibili alle detrazioni maggiorate del 110%, ma deve essere “trainata” da un intervento “trainante”.
Con risposta n. 455 del 5 luglio 2021, L’Agenzia delle entrate ha chiarito i dubbi dell’Istante la cui moglie è proprietaria di un appartamento facente parte di un immobile composto da quattro unità catastali. L’intenzione dei condomini è quella di usufruire del Superbonus per effettuare il cappotto termico sulle superfici esterne dell’immobile. Congiuntamente a questo intervento “trainante“, si vuole realizzare un nuovo impianto di elevazione.
In tal caso la realizzazione di un ascensore costituisce un intervento “trainato” e quindi ammissibile ai fini del Superbonus. Inoltre, la realizzazione dell’intervento “trainato” deve essere necessariamente effettuata entro i limiti temporali necessari per realizzare l’intervento “trainante” (in questo caso il cappotto termico).
Secondo il parere dell’Agenzia delle entrate, il massimale di spesa per la rimozione delle barriere architettoniche è di 96 mila euro e che, quindi, la detrazione massima applicabile ai fini del Superbonus è pari a 105.600 euro.
Source: nextville.it
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