Da diversi mesi si sta discutendo circa le misure contenute nel d.l. n. 34/2020 (Decreto rilancio), poi convertito in l. n. 77/2020, relative alle detrazioni fiscali, aumentate addirittura al 110%, per i lavori di efficientamento energetico e sismico degli edifici.
Il bonus fiscale e lo sconto in fattura
Con l’innalzamento della misura del bonus fiscale e la contestuale previsione di cedere il credito o di ottenere lo sconto in fattura si paleserebbe la possibilità di metter mano ai propri immobili senza dover impiegare risorse proprie o, addirittura, utilizzare la detrazione pari al 110% dell’importo dei lavori eseguiti, nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia una buona capacità contributiva.
Spesso e volentieri, però, non giungono a noi le dovute informazioni relative ai numerosi rischi che possono presentarsi all’interno di questa complessa procedura, nel caso in cui – per qualsiasi motivo – si inceppasse questo meccanismo!
I rischi della procedura e le sanzioni
Infatti, come disciplinato dall’art. 119, comma 14, del decreto rilancio, saranno numerosi i controlli che il MISE (Ministero dello sviluppo economico) potrà effettuare tramite l’Agenzia delle Entrate e l’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico).
Nello specifico, nel caso in cui dovessero ravvisarsi irregolarità o venisse accertata la mancanza di requisiti totali o parziali, a seguito di controlli eseguiti dall’Agenzia delle Entrate sulla documentazione prodotta e dall’ENEA con sopralluoghi sul posto da parte di tecnici specializzati, il soggetto beneficiario della detrazione potrebbe essere costretto a restituire l’importo di cui ha beneficiato, oltre a sanzioni, che potranno variare dal 100% al 200%, e interessi.
Su un ipotetico intervento di efficientamento energetico e sismico pari a euro 100 mila e una corrispondente detrazione fiscale pari a 110mila euro si potrebbe essere costretti a restituire, addirittura, un importo pari a euro 330mila, oltre interessi.
La cosa può senz’altro spaventare, anche in considerazione del fatto che l’Agenzia delle Entrate ha a disposizione 8 anni di tempo, che decorreranno dall’ultima detrazione fiscale, per svolgere i dovuti controlli.
La mancanza di requisiti
Non dimentichiamo, poi, che nel caso in cui l’errore che ha comportato la mancanza dei requisiti per poter beneficiare del superbonus sia da attribuire a un tecnico o all’impresa esecutrice dei lavori sarà sempre compito del soggetto beneficiario difendersi davanti alla commissione tributaria, al fine di frenare la pretesa di denaro presentata dall’Agenzia delle Entrate, e far partire le eventuali azioni nei confronti degli altri soggetti coinvolti e delle relative compagnie assicurative.
Oltre ai rischi sopra indicati il soggetto committente/proprietario può andare incontro a diverse responsabilità di natura penale e amministrativa:
Responsabilità penale e amministrativa
- Potrebbe essere ritenuto responsabile – nel caso di lavori eseguiti o da eseguirsi su un fabbricato non conforme dal punto di vista urbanistico – per aver commesso reati di natura urbanistica o edilizia, come previsto dall’ art. 44, D.P.R. 380/2001. La norma citata, oltre alle eventuali sanzioni amministrative, prevede, per i casi più gravi, l’ammenda fino a euro 51.645 e l’arresto fino a due anni;
- Inoltre potrebbe concorrere col tecnico o con la ditta appaltatrice nel reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, ex art. 640 c.p. o, addirittura, per la natura propria del superbonus, nel reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, disciplinato dall’art. 640 bis c.p., che prevede la reclusione da due a sette anni;
- Infine potrebbe essere chiamato, infine, a rispondere ai sensi dell’art. 48 c.p. (Errore determinato dall’altrui inganno), nel caso in cui l’infedele attestazione o asseverazione presentata dal tecnico sia la conseguenza della condotta ingannevole tenuta dal committente.
Source: ilquotidianodellazio.it
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