Con riferimento all’applicazione del Superbonus, agli interventi realizzati su “edifici unifamiliari”, come nel caso prospettato dall’Istante, l’articolo 1, comma 1, lettera i) del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2020, dispone che «per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare».
Pertanto, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, rileva che l’edificio costituisca una singola unità immobiliare iscritta nel Catasto Urbano Fabbricati mentre risulta irrilevante la circostanza che i comproprietari appartengano o meno al nucleo familiare che vi risiede.
Ne consegue che, nel caso di specie, l’Istante potrà accedere al Superbonus in relazione alle spese dallo stesso sostenute per l’esecuzione di interventi agevolabili eseguiti sul “villino” di cui è comproprietario, insieme a una persona estranea al proprio “nucleo familiare”, fermo restando il rispetto dei requisiti e degli adempimenti previsti dalla norma.
Questa è la sintesi della Risposta a interpello n 656 del 5 ottobre con la quale l’Agenzia delle Entrate replica ad un soggetto istante comproprietario di una unità immobiliare per la metà di un edificio residenziale censito alla categoria A/7 (“Abitazioni in villini”), senza parti comuni ad altri fabbricati, funzionalmente indipendente, con più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
Solo il contribuente istante vi risiede anagraficamente ed ha dimora abituale insieme con la moglie, i due figli e la madre, mentre l’altro comproprietario per la metà, la nipote, non vi risiede anagraficamente, né dimora abitualmente nell’edificio.
I comproprietari possono realizzare interventi ammissibili al Superbonus previsto dall’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con la legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto Rilancio), le cui spese, verranno sostenute al 50 per cento da ciascun comproprietario (in proporzionalmente alla quota del diritto di comproprietà).
Concludendo se l’unità immobiliare è in comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà.
Source: fiscoetasse.com
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