Superbonus, tra le spese ammesse rientra anche l’IVA non detraibile: la novità, a conferma della prassi già consolidata, è contenuta negli emendamenti alla legge di conversione del decreto Sostegni che, nuovamente, modificano l’articolo 119 del decreto Rilancio.
Superbonus, l’IVA non detraibile, anche parzialmente, entra tra le spese ammesse all’agevolazione del 110 per cento.
La novità, a conferma di una prassi già ampiamente diffusa tra gli addetti ai lavori in relazione alle detrazioni fiscali per i soggetti passivi IVA, è contenuta in un emendamento al testo del decreto Sostegni approvato in Commissione al Senato.
Cambia nuovamente l’articolo 119 del decreto Rilancio e, in particolare, con l’aggiunta del nuovo comma 9-ter è previsto nel calcolo dell’importo di spesa ammesso al superbonus del 110 per cento si considera anche l’IVA non detraibile relativa, ovviamente, a spese rilevanti ai fini dell’agevolazione fiscale.
Superbonus, tra le spese ammesse anche l’IVA non detraibile: la conferma nel DL Sostegni
L’articolo 6-bis della legge di conversione del decreto Sostegni, così come modificato in Commissione, aggiunge il comma 9-ter all’articolo 119 del decreto Rilancio n. 34/2020 e, in merito al superbonus del 110 per cento, si prevede che:
“9-ter. L’imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1972, 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.”
Come illustrato nella relazione pubblicata dal Senato, la disposizione prevede che l’IVA non detraibile relativa a spese rilevanti ai fini del superbonus del 110 per cento si considera nel calcolo dell’importo complessivo di spesa ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto.
L’emendamento elenca le casistiche in cui l’IVA non detraibile rientra nelle spese ammesse al superbonus del 110 per cento.
A titolo di esempio, si tratta dei casi di indetraibilità oggettiva (articolo 19-bis1 del DPR n. 633/1972) o, ancora, dell’indetraibilità dovuta alla dispensa da adempimenti per le operazioni esenti (articolo 36-bis del DPR n. 633/1972).
Superbonus, quando l’IVA entra nel calcolo dell’importo di spesa ammesso
La novità, evidentemente, interessa i soggetti passivi IVA e chiarisce le regole ai fini del calcolo delle spese ammesse al superbonus del 110 per cento in caso di indetraibilità dell’IVA esposta in fattura.
Si ricorda infatti che per i privati, l’IVA rientra sempre nel limite di spesa da considerare ai fini delle detrazioni fiscali, trattandosi di un costo che rimane sempre a carico del contribuente.
Diversamente, per i soggetti passivi dell’imposta, l’IVA è una “partita di giro” e, salvo specifici casi, è indetraibile. Tale considerazione comporta che generalmente l’imposta indicata in fattura non rientra tra le spese ammesse al superbonus, così come alla generalità delle detrazioni fiscali sulla casa, essendo un costo che non rimane a carico del contribuente.
L’emendamento approvato in sede di conversione del decreto Sostegni chiarisce invece che se l’IVA non è detraibile, anche parzialmente, anche i soggetti passivi dell’imposta possono considerare l’imposta rimasta a proprio carico tra i costi che concorrono al calcolo dell’importo di spesa ammesso al superbonus del 110 per cento.
Una regola che si applica, come espressamente indicato, a prescindere dal regime contabile adottato.
Source: informazionefiscale.it
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