
Con il Decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020 il Governo Conte 2 si proponeva di rilanciare il settore edilizio concedendo bonus per la ristrutturazione e l’efficientamento energetico degli edifici.
Il fulcro del provvedimento è contenuto nell’art. 121, che consentiva nella sua prima versione la trasformazione della detrazione in credito di imposta “con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti“, “ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari”, che avrebbero potuto cederlo a loro volta.”. Qualcosa però è andato storto.
Già a novembre erano stati segnalati 800 milioni di crediti inesistenti connessi al meccanismo della cessione del credito e degli sconti in fattura. Il direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Ruffini, aveva spiegato che erano state intercettate “numerose cessioni di crediti inesistenti soprattutto riferiti a interventi edilizi non effettuati” e che talvolta i beneficiari di questi lavori fittizi erano “persone inconsapevoli, che si sono ritrovate nel loro cassetto fiscale fatture relative a opere mai eseguite“.
Scopriamo a febbraio 2022 che il conto è salito addirittura a oltre 4 miliardi di euro, tanto che il Ministro Franco qualifica il fenomeno come la più grande truffa a danno dello Stato mai accaduta nella storia della repubblica italiana. Stando ai primi rilievi, due sarebbero già stati incassati e in molti casi sarebbero stati già riciclati su conti correnti esteri o in investimenti in criptovalute.
Ma com’è successo?
La gran parte delle truffe riguarda i bonus edilizi minori, a cominciare dal bonus facciate (46%). Purtroppo, nello scrivere l’art. 121, il legislatore si era scordato dei controlli: per cedere il credito non serviva visto, asseverazione o stato di avanzamento lavori. L’unico presidio era l’ordinaria attività di controllo ex post dell’Agenzia delle Entrate, che però ha notoriamente tempi lunghi (8 anni)
Lo stesso dicasi per quanto riguarda l’articolo 122 relativo ai crediti per botteghe e negozi da utilizzare come sconto sull’affitto e per la sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione.
Per arginare l’assalto al forziere, il governo Draghi ha varato a novembre 2021 il Decreto Antifrodi, che subordina lo sconto e la cessione di tutti i crediti fiscali ai controlli preventivi previsti sin dall’inizio per il solo superbonus 110%, quindi allargando visto di conformità e asseverazione di congruità a tutti i bonus, oltre a dare più potere di intervento all’Agenzia delle Entrate, consentendole di sospendere entro 5 giorni la cessione se ravvede profili di rischio.
Va detto, però, che anche il superbonus 110%, malgrado sia l’unico dotato sin dall’inizio di un suo sistema di controllo, non è restato esente da frodi, tant’è che sono stati riscontrati abusi nella misura del 3%.
Gli interventi correttivi governativi, come hanno commentato molti esperti, sono stati varati quando “i buoi erano già scappati” e quindi resta irrisolto il problema del se, quando e come istituti di credito e Poste Italiane che in buona fede hanno acquistato crediti farlocchi potranno recuperare i soldi.
A gennaio 2022, il governo fissa nuovi stringentissimi paletti con il Decreto Sostegni ter, vietando di cedere i crediti più di una volta, ad eccezione di quelli ceduti prima del 7 febbraio. Come ogni decisione presa sull’onda dell’emotività, tale disposizione ha causato l’immediata reazione della maggior parte degli operatori economici, soprattutto delle imprese edili con cantieri aperti, stante il concreto rischio di trovarsi a metà del guado con materiali già acquistati e lavori già iniziati senza la certezza di poter incassare il corrispettivo.
Recuperata lucidità, il governo ha disposto con il Decreto-Legge 25 febbraio 2022 (pubblicato in G.U. in pari data) la tredicesima modifica al Decreto Rilancio, inserendo all’art. 121 il comma 1-quater, che vieta la cessione parziale dei crediti successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate e assegna al credito stesso un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, una sorta di “bollino” che consente quindi la tracciabilità del bonus in ogni passaggio.
Più precisamente, dopo lo sconto o la prima cessione effettuata dal contribuente, saranno possibili altre 2 cessioni, ma solo in favore di determinati soggetti:
- banche e intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Inoltre vengono inasprite le sanzioni penali a carico dei professionisti asseveratori, ai quali viene imposto di avere non più un massimale assicurativo “adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro”, ma un’assicurazione “per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.
In altre parole, i controlli sul meccanismo del superbonus vengono posti a carico e a spese dei professionisti, che, ammesso e non concesso che vogliano continuare ad assumersi una tale responsabilità, dovranno rinegoziare le rispettive polizze.
Infine, per assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, diventa obbligatorio nell’atto di affidamento dei lavori indicare che “i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.”
Resta però irrisolto il problema del “buoi già scappati”, che riguarda non soltanto i cessionari che hanno sborsato denari per crediti inesistenti, ma anche i tanti cittadini che si sono visti derubati dal bonus ad opera di quegli stessi soggetti ai quali avevano affidato l’efficientamento delle loro case allettati dall’idea di beneficiare di una ristrutturazione chiavi in mano e senza dover pagare nulla.
Il nomen iuris tipico in questi casi è quello del “contratto appalto lavori da eseguirsi con pagamento a mezzo cessione del credito d’imposta”. Peccato che molti cittadini, dopo aver firmato il contratto, non solo non hanno ricevuto alcun capitolato, non solo non hanno visto nessun tecnico, progettista o impresa iniziare i lavori, ma si sono ritrovati nel proprio cassetto fiscale l’avvenuta cessione da loro al general contractor, il tutto senza averne la benché minima consapevolezza.
Sembra incredibile, eppure tutto questo è stato possibile in quanto il sistema si basa fondamentalmente su documenti che passano di mano in mano, senza che nessuno vada effettivamente a controllare i lavori. Infatti, semplificando il procedimento del superbonus 110%, si prevede inizialmente l’inoltro all’ENEA di specifici documenti che illustrino i lavori, confermino la congruità dei costi e attestino la loro capacità di garantire l’efficientamento energetico dell’immobile, il tutto asseverato da un tecnico abilitato obbligato anche a dichiarare di avere una polizza assicurativa professionale. ENEA assegna un codice a tale fascicolo, dopodiché il tutto passa in mano di altro consulente (commercialista o consulente del lavoro) che comunica all’Agenzia delle Entrate la cessione del credito apponendo il proprio visto.
Formalmente tutto corretto. In alcuni casi sono stati piantati pure i cartelli di inizio lavori davanti alle case dei malcapitati, con tanto di numero di protocollo della C.I.L.A., ma poi nessun lavoro è stato eseguito. Nel mentre qualcuno aveva già emesso fatture da scontare, acquisito il credito fiscale del committente e trasformato in denaro. Il committente, invece, resta solo con il cartello dei lavori in mano in balia di eventi incerti. In primis, dovrà necessariamente risolvere il contratto invocando l’inadempimento dell’appaltatore e riservarsi la quantificazione dei danni, poi dovrà denunciarlo alle competenti autorità per truffa, sperando, un domani, di ottenere giustizia.
Nel mentre, però, si trova a subire un danno immediato: per l’Agenzia delle Entrate la cessione è formalmente perfezionata e il superbonus già concesso, ma in realtà il committente/contribuente non ne ha beneficiato, quindi come può annullare l’operazione? L’Agenzia delle Entrate ha tempo 8 anni per effettuare i controlli, mentre il committente/contribuente ha tempo fino al 31 dicembre 2022 purchè entro il 30 giugno 2022 sia iniziato il 30% dei lavori complessivi), quindi quid iuris?
Potrà nel mentre avviare una nuova pratica superbonus, malgrado nel suo cassetto fiscale sia già occupato da una finta?
E quando l’Agenzia delle Entrate effettuerà i suoi controlli, il committente/contribuente riceverà la notifica di un avviso di accertamento, trovandosi quindi nella kafkiana situazione di essere contemporaneamente parte offesa in un processo penale, attore di un processo civile per risarcimento danni e sospettato reo verso il Fisco? A questi interrogativi di non poco conto ancora non ci sono risposte ed è grave, perché tale incertezza è un ulteriore danno, in quanto i cittadini rischiano di perdere definitivamente il benefit per riqualificare i propri immobili per colpe altrui.
Ecco perché le proposte di un’estensione temporale del superbonus appaiono condivisibili, purché nel mentre si cominci davvero a risolvere concretamente i problemi pratici già in corso, facendo in modo che l’Agenzia delle Entrate tenga il passo con le procedure del superbonus così da stoppare subito quelle irregolari e agevolare il buon fine di quelle regolari.
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