C’è tempo fino al 30 settembre 2022 per raggiungere il 30% dei lavori agevolabili con il superbonus relativamente alle spese sostenute da persone fisiche su singole unità immobiliari “indipendenti e autonome”.
Il termine finale della finestra agevolata arriva soltanto fino al 30 giugno 2022, con possibilità di ampliamento al 31 dicembre 2022, se alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (il comma 8-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, modificato da ultimo dall’art 14 comma 1 lett. a) del DL 17 maggio 2022 n. 50, convertito dalla L. 15 luglio 2022 n. 91).
In particolare, la data del 31 dicembre 2022 riguarda gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici unifamiliari e unità site in edifici plurifamiliari, ma funzionalmente indipendenti negli impianti e con accesso autonomo all’esterno.
Superbonus villette: c’è tempo fino al 30.09 per raggiungere il 30% degli interventi
Il Decreto Aiuti convertito in legge n 91/2022 ha introdotto novità in materia di superbonus 110% con riferimento alle villette unifamiliari.
In particolare, viene prorogato di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione Superbonus al 110%
La norma precisa che il conteggio del 30% va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento.
Ricordiamo che la Relazione illustrativa al decreto specificava che si tratta dei lavori realizzati sostanzialmente per interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Sempre in tema di villette e superbonus ricordiamo anche che per il calcolo della soglia occorre fare riferimento a un chiarimento fornito dall’agenzia delle entrate che in una faq pubblicata sul proprio sito ha richiamato un interpello precedente su argomento analogo il n. 791 del 2021.
Si riporta la faq integrale pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
“D: Si chiede conferma che per il calcolo del 30% dei lavori complessivi, soglia che permette alla persona fisica di sostenere spese detraibili al 110% nelle unità unifamiliari ai sensi dell’articolo 119 D.L. n. 34/2020, tale percentuale vada “commisurata all’intervento complessivamente considerato” (risposta ad interpello n. 791/2021) comprendendo, quindi, non solo tutti gli interventi programmati al 110%, ma anche quelli a diverse percentuali di detrazione (es. spese di ristrutturazione detraibili al 50%). Vanno comprese anche le spese per interventi non agevolati?
R:La risposta ad interpello n. 791/2021 citata nel quesito si riferisce all’ applicazione del comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto rilancio, nella formulazione vigente al 31 dicembre 2021, riferito all’ampliamento temporale dell’agevolazione in taluni casi specifici.
In particolare, la disposizione pro tempre vigente stabiliva che le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni, potevano fruire del Superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che al 30 giugno di tale anno fossero stati effettuati almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo.
In tale contesto è stato, pertanto, precisato che, stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus.
Tale criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove disposizioni.
Source: fiscoetasse.com
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