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Supersismabonus 110%: i casi di asseverazione antisismica semplificata – Fiscoetasse

La Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM n 58/2017 e delle linee guida ad esso allegate, con Risposte n 3/2021 (a 4 quesiti), fornisce chiarimenti in merito alla asseverazione antisismica. 

Di seguito si esamina il quesito n 2 e la relativa risposta.

In particolare, il quesito intitolato “Obbligo della attribuzione della classe di rischio (ex ante, ex post) e compilazione delle asseverazioni”  poneva le seguenti domande:

  • In quali casi è necessario eseguire la valutazione della classe di rischio ante operam e post operam 
  • Come devono comportarsi i professionisti nella redazione delle asseverazioni

La Commissione ha chiarito che i moduli allegati al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 329 dell’agosto 2020, riprendendo i contenuti di quelli allegati al decreto Ministero infrastrutture n.58/2017 sulla classificazione del rischio sismico, riportano l’obbligo dei professionisti incaricati di asseverare tanto la classe di rischio ante operam quanto nello stato di progetto dopo gli interventi previsti, ossia post operam, con riferimento alla generalità dei casi in cui è richiesta la loro compilazione. 

L’allegato “A” al DM 329/2020 individua con chiarezza i casi in cui l’attribuzione della classe di rischio possa essere fatta in modo semplificato, ovvero possa essere omessa. 

I casi con modalità semplificata o omessa sono rispettivamente:

  • edifici di muratura classificabili in una delle sette tipologie previste dall’allegato A al DM 58/2017
  • edifici con struttura in c.a. e costituita da telai nelle due direzioni. In questo ultimo caso, la norma consente di non attribuire né la classe di rischio “ex ante” né quella “ex post”, quando si eseguano specifici interventi confortativi indicati all’interno dell’allegato “A”, assicurando comunque, eseguiti detti interventi, la riduzione di una classe di rischio.

La Commissione sottolinea perciò che nella norma vigente esiste già un caso di deroga nella compilazione dei moduli contenuti negli allegati al decreto 329/2020. 

Inoltre, tenuto conto delle modifiche al DPR 380/2001 e del’art 119 comma 4 del decreto legge 34/2020 la Commissione ritiene che si presentino alcuni casi in cui non sia necessaria l’attribuzione di classe di rischio e in particolare: 

  1. quando viene scelta l’opzione “nessuna classe” non è necessario asseverare né la classe di rischio “ex ante”, né quella “ex post”, e quindi, pur dovendosi compilare l’Allegato B, non è necessario compilare le sezioni relative agli aspetti suddetti; 
  2. quando si utilizzano le prescrizioni dell’Allegato A al decreto 58/2017 relative ad edifici in calcestruzzo armato con telai in due direzioni, le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante” ed “ex post” possono non essere compilate essendo automaticamente assegnata la riduzione di una classe di rischio. 
  3. quando si utilizzano le prescrizioni dell’Allegato A al decreto 58/2017 relative all’utilizzo del metodo semplificato per edifici in muratura, le sezioni dei moduli relative all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante” ed “ex post” vengono compilate solo per le parti relative alla Classe di Rischio della costruzione nonché per l’indicazione dell’adozione del metodo semplificato;
  4. nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, per il nuovo organismo ricostruito sarà comunque obbligatorio il rispetto del cap. 7 del DM 17 gennaio 2018 che quindi condurrà ad una costruzione antisismica, si considera quindi conseguita la riduzione di due classi di rischio e non sarà necessario compilare la sezione dei moduli relativa all’attribuzione della Classe di rischio “ex ante”.

La Commissione concluede asserendo che l’indirizzo operativo fornito con la risposta in oggetto è coerente con il dettato delle norme tecniche, ed attua una oggettiva e dovuta semplificazione tesa ad incentivare la diffusione di interventi strutturali ”trainanti”, anche in combinazione con interventi di efficientamento energetico, senza peraltro ridurre né le responsabilità né i traguardi di prestazione strutturale previsti dal progettista nei singoli casi specifici.

Source: fiscoetasse.com

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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