Abusi edilizi: niente sanatoria giurisprudenziale o impropria, serve la doppia conformità
La Cassazione conferma un indirizzo ormai consolidato sulla possibilità di sanare un abuso edilizio solo in presenza della doppia conformità dell’intervento
La Cassazione conferma un indirizzo ormai consolidato sulla possibilità di sanare un abuso edilizio solo in presenza della doppia conformità dell’intervento
La condonabilità di un’opera ai sensi della legge n. 326/2003 è consentita soltanto per abusi edilizi minori, ma non per nuove costruzioni
Il TAR ribadisce alcuni principi consolidati della giurisprudenza sulla natura dell’ordine di demolizione, le responsabilità degli abusi edilizi e le possibilità di sanzione alternativa
No al permesso di costruire in sanatoria nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica
La sentenza del Consiglio di Stato entra nel merito della sanzione pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)
Lo stato soggettivo non incide sulla natura permanente dell'abuso, che per altro non è sanabile tramite il condono dei singoli immobili
In Italia ci sono state 3 leggi speciali che hanno consentito in diverse finestre temporali e a determinati requisiti la sanatoria straordinaria di abusi edilizi sostanziali
La produzione di energia elettrica da fonte solare è essa stessa attività che contribuisce indirettamente alla salvaguardia dei valori paesaggistici
Sono esclusi i figli del proprietario in quanto tali, rimanendo su un piano del tutto generico un futuro addebito quali "responsabili dell'abuso"
La sentenza del TAR: per queste attività sono sufficienti la CILA e la presentazione del progetto asseverata da un tecnico abilitato e salva denuncia di fine lavori