Affinché un elemento estraneo all’immobile principale possa
essere considerato lesivo del pregio e del decoro
architettonico è necessario che abbia
caratteristiche ed effetti di perdurante e
stabile immutazione, che vengono connotati in base alla
stabilità e fissità dell’elemento aggiuntivo alla struttura
principale, nonché considerando la sua proiezione spazio-tempo.
In tale ottica, non è possibile attribuire tali caratteristiche
ed effetti ad una tenda retrattile di esigue
dimensioni, impiegata al solo scopo di riparo dal sole, che non
risulta ancorata né all’immobile né al suolo e che appare
di ridottissimo rilievo urbanistico.
Tenda retrattile: quando un elemento aggiuntivo è lesivo del
decoro?
A stabilirlo è il TAR Campania con la sentenza
del 9 febbraio 2024, n. 983 in
accoglimento del ricorso proposto contro l’ordinanza di
demolizione emessa dal Comune, che
aveva dichiarato abusive due tende retrattili poste a
servizio di un locale in pieno centro storico, e impiegate
unicamente come elemento di riparo dai raggi
solari.
In particolare, l’ingiunzione a demolire si basava sulla
violazione dell’art. 49,
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