In tema di Terzo Condono Edilizio, non è possibile usufruire
della sanatoria se le opere illecite sono qualificabili come
abusi maggiori e vengono realizzate in
area sottoposta a vincoli paesaggistici, a
prescindere dalla natura dello stesso vincolo.
Tale principio è sancito chiaramente dalla normativa, che
dispone come, in seguito all’accertamento dell’insanabilità di un
illecito, il provvedimento demolitorio sia doveroso e
vincolato, in quanto non ammette poteri discrezionali in
capo all’Amministrazione.
Terzo Condono in area vincolata: sanabili solo abusi
minori
A ribadirlo è il TAR Lazio con la sentenza
del 26 novembre 2024, n.
21112, rigettando il ricorso contro il
diniego dell’istanza di sanatoria richiesta ai
sensi del DL n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003
(Terzo Condono Edilizio), per ampliamenti di
superficie realizzati illecitamente in area soggetta a vincoli di
tutela paesaggistica, ai sensi del d.Lgs. n. 42/2004
(Codice dei beni culturali e del paesaggio).
I giudici ricordano che il Terzo Condono
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