La realizzazione di nuovi volumi e superfici in
aree vincolate, indipendentemente dalla data di
imposizione del vincolo e dalla natura di vincolo assoluto o
relativo alla inedificabilità, è estranea
all’ambito di applicazione della disciplina dettata sul terzo
condono, come risultante dal combinato disposto delle disposizioni
della legge n. 326/2003 e della L.R. Lazio n. 12/2004.
Abusi edilizi in area vincolata: i limiti alla sanatoria
Sull’impossibilità di condonare i c.d. “abusi
maggiori” in area vincolata è tornato a parlare il
TAR Lazio con la sentenza dell’11
marzo 2024, n. 196, con la quale ha respinto il
ricorso per l’annullamento del diniego opposto
alla domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 326/2003
riguardante la costruzione di un fabbricato completamente
ultimato.
Nelle more del procedimento era sopraggiunto il parere
negativo della Soprintendenza sull’autorizzazione ai sensi
dell’art. 146, comma 7, d.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) in
quanto le opere da sanare non
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