Il condono edilizio non può essere esercitato in relazione ad
abusi edilizi realizzati all’interno di aree tutelate da vincoli
paesaggistici, ad eccezione di specifiche opere
“minori” che non abbiano determinato impatti sul
territorio.
In tutti i casi per i quali l’intervento abbia comportato
incrementi della superficie utile residenziale,
invece, l’opera non potrà essere considerata come abuso minore, e
non sarà pertanto condonabile neanche se dovesse risultare
conforme alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici; ciò a prescindere dal fatto che sull’area
sussista un vincolo di inedificabilità assoluta o solo
relativa.
Terzo Condono edilizio in aree vincolate: ecco per quali opere
è ammesso
A ribadirlo è il Consiglio di Stato con la
sentenza
del 21 marzo 2024, n. 2748, respingendo il ricorso
presentato contro il diniego dell’istanza di condono edilizio ai
sensi del D.L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, in
riferimento ad opere di ampliamento conseguite in area
vincolata.
La normativa legata al c.d. “Terzo
Condono Edilizio” dispone in
particolare che
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