Il condono edilizio non può mai essere ammesso
in relazione ai tentativi di frazionamento
artificioso dell’opera in plurimi interventi, se gli
stessi invece risultano finalizzati a realizzare un’unica
costruzione.
In tale ottica, bisogna sempre considerare l’opera nel
suo complesso, in quanto una visione non unitaria degli
interventi non consentirebbe di valutare il reale impatto della
costruzione sul territorio, risultando quindi illegittima la
distinzione fittizia di opere collegate tra loro, nel tentativo di
eludere i limiti di condonabilità disposti in caso
di ampliamenti abusivi.
Condono edilizio: elusione limiti volumetrici sempre
illegittima
A ribadirlo è la Corte di Cassazione con la
sentenza
del 16 aprile 2024, n. 15639, respingendo il ricorso
contro il diniego della revoca dell’ordine di
demolizione su un immobile non condonabile per il
superamento dei limiti di ampliamento disposti dalla normativa di
cui al Terzo Condono Edilizio (DL n. 269/2003,
convertito in Legge n. 326/2003).
L’art. 32 del decreto citato dispone appunto, tra le altre
misure, quelle finalizzate all’attività di
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