Quando la modifica della destinazione d’uso di
un immobile avviene con la sola finalità di mero riadattamento
funzionale, senza la realizzazione di opere e senza alcun
incremento di volumetria, l’intervento dev’essere considerato come
una “depotenziata” fattispecie di manutenzione
straordinaria o di risanamento
conservativo.
Non essendoci appunto una trasformazione dell’organismo
edilizio, l’intervento non può rientrare nella categoria
della ristrutturazione edilizia, e pertanto il condono
edilizio non può essere precluso.
Condono edilizio e modifica d’uso senza opere: la sentenza del
TAR
A spiegarlo è stato il TAR Lazio con la
sentenza del 4
marzo 2024, n.
4370, che ha accolto il ricorso proposto contro il
diniego dell’istanza di condono presentata ai sensi della Legge n.
326/2003 (Terzo Condono Edilizio), per mero cambio
di destinazione d’uso (funzionale, senza opere), da casa agricola
ad “ordinaria” abitazione residenziale, inerente un “fabbricato
rurale” (di 80 mq).
Come ha spiegato il tribunale laziale, il mutamento d’uso
relativo ad
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