La Parte I, Titolo IV, Capo II, del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia), nel disciplinare l’attività sanzionatoria
delle difformità/abusi edilizi (oltre che la loro possibilità di
sanatoria), contempla 3 differenti fattispecie graduate in funzione
della loro gravità.
Difformità edilizie: dallo stato legittimo all’abuso
Preliminarmente, occorre osservare che ai sensi della rinnovata
definizione di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico
Edilizia (TUE) post Legge n.
105/2024 di conversione con modifiche del D.L. n.
69/2024 (Decreto Salva Casa), lo stato legittimo è oggi
desumibile in differenti modalità a seconda che l’immobile sia
stato realizzato in epoca nella quale era obbligatorio acquisire il
titolo abilitativo edilizio oppure no.
Nel primo caso, lo stato legittimo è stabilito dal titolo
abilitativo:
- che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la
stessa; - oppure rilasciato o “assentito” (formulazione poco felice del
legislatore) che ha disciplinato l’ultimo
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