Il bonus mobili, ossia l’agevolazione fiscale relativa alle spese sostenute per l’arredo degli immobili, è strettamente collegato all’esecuzione di lavori di ristrutturazione. È bene, però, prestare attenzione in quanto le norme che regolano i benefici sono differenti e si rischia di incappare in spiacevoli errori soprattutto nei casi di trasferimento dell’immobile. Facciamo chiarezza sul punto.
Vi sono due casi in cui è possibile cedere a soggetti terzi le rate di detrazione non usufruite per quanto attiene il bonus ristrutturazione:
- trasferimento per vendita, permuta o donazione dell’immobile;
- trasferimento a seguito di decesso del soggetto che ha sostenuto la spesa (c.d. mortis causa).
Nel primo caso il compratore ottiene le quote residue di detrazione relative a lavori di recupero del patrimonio edilizio eseguiti, precedentemente, dalla parte venditrice sull’immobile ceduto. Tale trasferimento del beneficio fiscale non si verifica solo se è stato espressamente previsto un accordo in senso opposto, desumibile dall’atto di compravendita o da scrittura privata autenticata.
Nel secondo caso, invece, il trasferimento avviene dal de cuius (defunto), che ha eseguito l’intervento, all’erede, che è divenuto proprietario dell’immobile a seguito di successione, qualora ne abbia la detenzione diretta e materiale. Per maggiori approfondimenti sul tema si rimanda al seguente contenuto: Spese di ristrutturazione e risparmio energetico ricevute in eredità: come non perdere la detrazione.
Oltre ad aver effettuato lavori di ristrutturazione, la parte venditrice o il de cuius potrebbe aver sostenuto anche delle spese per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici. Cosa accade al bonus mobili in caso di cessione dell’immobile? Si trasferisce anch’esso?
La risposta è no. La Circolare 19/e del 8 luglio 2020 prescrive che “A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio”. Quindi chi entra in possesso dell’immobile non può usufruire delle residue rate del bonus mobili.
Quindi che fine fa la detrazione non utilizzata?
Questo dipende dalle modalità con cui avviene il trasferimento dell’immobile. In caso di trasferimento per vendita, la parte venditrice continua a detrarre le quote ancora non utilizzate di bonus mobili nonostante, prima che sia trascorso l’intero periodo per usufruire del beneficio, l’abitazione oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia sia stata ceduta. Come precisato anche dalla Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 2.2 ciò avviene pure se, con la cessione dell’immobile, vengono trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio. Diversa è la sorte delle detrazioni per il bonus mobili in caso di trasferimento mortis causa: le rate non ancora usufruite dal defunto vengono perse definitivamente e non possono essere trasferite a nessuno.
Oltre alle due situazioni sopra prospettate, può accadere che a pagare i lavori di ristrutturazione e acquisto di mobili sia il soggetto che vive nell’immobile in virtù di un contratto di locazione o comodato d’uso regolarmente registrato. In questi casi, qualora la detenzione dell’immobile cessi, le detrazioni non subiscono alcun trasferimento. Chi aveva sostenuto le spese per le ristrutturazioni e gli arredi continuerà a portarle in detrazione nonostante non abbia più la disponibilità dell’abitazione.
È quindi bene prestare molta attenzione alla compilazione della dichiarazione dei redditi in caso di trasferimento dell’immobile: non bisogna spostare, insieme alle spese di ristrutturazione, anche le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, essendo le due fattispecie disciplinate da regole diverse.
Giulia Zanotto – Centro Studi CGN
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