

Per la Cassazione, che si esprime con parere opposto rispetto a un precedente del marzo 2024, la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, come il Superbonus per interventi di efficientamento energetico o miglioramento sismico, si consuma già con la creazione di crediti fittizi e la loro cessione, indipendentemente dal loro utilizzo in compensazione o dalla monetizzazione effettiva.
Si configura il reato di truffa nel caso di generazione di un credito di imposta Superbonus fittizio, mediante l’esercizio dell’opzione per la cessione a terzi di un credito d’imposta di ammontare pari a quello della detrazione, e ciò indipendentemente dal fatto che il credito venga utilizzato in compensazione o riscosso dal beneficiario della detrazione o dal cessionario.
Sono queste le conclusioni, piuttosto interessanti, alle quali
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