Firenze, 29 maggio 2021 – Iter più semplice per il superbonus, ma no all’estensione dell’agevolazione agli alberghi. Queste le novità in arrivo con il dl Semplificazioni. In attesa della pubblicazione del testo definitivo del decreto legge in Gazzetta Ufficiale, cerchiamo di capire in cosa consiste l’agevolazione, a chi spetta e come usufruirne senza fare errori. Il comitato regionale consumatori utenti della Toscana ha realizzato un vademecum per aiutare i cittadini a realizzare interventi per il risparmio energetico, utilizzando al meglio le opportunità che arrivano dal superbonus 110%. Ecco, in sintesi, il contenuto.
Cos’è il superbonus
E’ un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ulteriori sei mesi di tempo, fino al 31 dicembre 2022, sono previsti per le spese sostenute per lavori condominiali o realizzati sulle parti comuni di edifici composti da due a quattro unità immobiliari, distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, se, al 30 giugno 2022, è stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo.
I destinatari
Possono usufruire dell’agevolazione i condomìni, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento, gli istituti autonomi case popolari o altri istituti che rispondano ai requisiti della legislazione europea in materia di ‘in house providing’, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus e associazioni di volontariato e le associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Gli interventi ammessi
Il superbonus si può applicare agli interventi cosiddetti principali, o trainanti, ovvero: isolamento termico sugli involucri, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, interventi antisismici. Se si svolge almeno uno degli interventi principali, è possibile includere nel superbonus un’altra serie di interventi che da soli non darebbero accesso alla detrazione del 110%. Tali interventi si definiscono come interventi aggiuntivi, o trainati, e sono: efficientamento energetico, installazione di impianti solari fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Gli interventi devono assicurare, nel loro complesso, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta.
Come si ottiene l’agevolazione
Occorre rivolgersi ad un tecnico abilitato che certifichi che l’intervento realizzato sia conforme ai requisiti tecnici richiesti e che le spese sostenute per l’intervento siano congrue. Per beneficiare del superbonus per gli interventi antisismici, i professionisti dovranno anche certificare l’efficacia dell’intervento in termini di riduzione del rischio sismico. Se si richiede la cessione o lo sconto in fattura, il beneficiario del bonus deve anche ottenere il visto di conformità da parte di un professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, come commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro e responsabili dell’assistenza fiscale dei caf.
Cessione del credito e sconto in fattura
E’ la novità più rilevante dell’ecobonus. Consiste nella possibilità di cedere il beneficio fiscale a soggetti terzi, come una banca, che potrà finanziare l’importo dei lavori di efficientamento energetico. Oppure si può chiedere lo sconto in fattura all’impresa che ha eseguito i lavori e sarà quest’ultima a ottenere il beneficio fiscale e, a sua volta, eventualmente, cederlo a terzi. Se lo “sconto” in fattura è pari al valore dei lavori eseguiti, il contribuente non deve avere niente dal fisco, ma è esonerato da qualsiasi costo nei confronti dell’impresa. Se lo sconto è inferiore, rimarrà a propria disposizione la differenza in agevolazione fiscale e potrà recuperarla in cinque anni attraverso la denuncia dei redditi.
I rischi
L’Agenzia delle Entrate ha otto mesi di tempo, dalla chiusura dei lavori, per verificare che l’intervento rispetti i criteri di accesso al superbonus. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato degli interessi e delle sanzioni. I fornitori e i soggetti cessionari rispondono però solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Le eventuali somme da restituire verrebbero quindi richieste al contribuente, che, tuttavia, potrà rivalersi su imprese e professionisti, responsabili degli errori compiuti. Questo è un ulteriore motivo per cui è importante che tutti i professionisti coinvolti siano qualificati, così come le ditte coinvolte nella realizzazione dei lavori.
E’ possibile scaricare qui la guida completa realizzata dal comitato che riunisce le associazioni dei consumatori toscane.
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Source: lanazione.it
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