Con la risposta n. 11 dello scorso 7 gennaio, l’Agenzia delle Entrate non ammette la detrazione del 110% in caso di intervento di demolizione, ricostruzione e aumento volumetrico di un’unità abitativa, in assenza del titolo abilitativo che autorizza i lavori e che attesta la spettanza del Sismabonus.
Nella domanda, l’istante intende fruire della detrazione Sismabonus 110% e di ristrutturazione edilizia per interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico.
L’Agenzia, al riguardo, ricorda che per tali interventi, nella Circolare 24/E/2020, è stato precisato che l’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. d) del DPR 380/2001.
Inoltre, in base al decreto “Semplificazione”, rientrano tra gli interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. La relazione illustrativa della disposizione, per quanto riguarda l’aumento volumetrico, precisa che “L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. È evidente l’obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l’intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.).
Nel caso prospettato, non è stato ancora richiesto al Comune o altro ente territoriale competente il titolo abilitativo; quindi non risulta dimostrato se l’intervento di demolizione e ricostruzione che si intende realizzare possa essere compreso tra i lavori di ristrutturazione edilizia definite dal DPR 380/2001.
Pertanto, afferma l’Agenzia, solo se l’intervento di demolizione e ricostruzione rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al DPR copra citati, come risultante dal titolo amministrativo, e i lavori rientrano nel Superbonus o di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir, l’istante potrà fruire delle agevolazioni.
Concludendo, quindi, l’Agenzia chiarisce definitivamente che l’agevolazione spetta solo se i lavori di ristrutturazione con ampliamento risultino dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali, compresa quella relativa al Sismabonus 110%.
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