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Ultime notizie sul superbonus 110 villette – FASI – Finanza Agevolazioni Strategie Investimenti

FASI: Funding Aid Strategies Investments

Photocredit: Daniele Longo en Pixabay Dopo il pressing di questi mesi, il decreto Aiuti ha prorogato il superbonus 110 per gli interventi sulle unifamiliari. Slittano quindi di tre mesi i termini per raggiungere quel SAL del 30% che permette di godere dell’agevolazione fino alla fine del 2022.

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Alla fine la proroga del superbonus per le unifamiliari è arrivata nel decreto Aiuti, approvato ieri dal Consiglio dei ministri (CdM).

Nel comunicato stampa rilasciato subito dopo il CdM, infatti, si legge che “la detrazione del 110% spetta anche, in relazione agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo”.

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Superbonus proroga unifamiliari: ultime notizie

La proroga del superbonus per le unifamiliari contenuta nel decreto Aiuti interviene quindi solo su una delle due scadenze previste per le villette: quella che riguarda il SAL del 30% dei lavori che, se conseguito, permette di arrivare a fine 2022. Da adesso in poi, infatti, la scadenza per conseguire il 30% passa dal 30 giugno al 30 settembre 2022.

Non cambia invece la deadline finale del 31 dicembre 2022 che continua a rimanere il termine ultimo per chiudere i cantieri e beneficiare del superbonus, qualora si stiano facendo i lavori su edifici unifamiliari.

Come funziona il superbonus per le unifamiliari?

In attesa di sapere se, nel corso della conversione in legge del decreto Aiuti, la proroga del superbonus per le unifamiliari subirà ulteriori modifiche, vale la pena intanto ricordare come funziona l’agevolazione per questo tipo di edifici, prevista a vantaggio delle persone fisiche indicate nella lettera b) del comma 9 dell’art. 119 del DL 34-2020.

Per quanto concerne la tipologia di immobili, il superbonus 110 per le villette riguarda solo gli immobili residenziali, inclusi quelli che diventeranno tali dopo la conclusione dei lavori (con un cambio di destinazione d’uso esplicitamente indicato nel titolo abilitativo).

Per quel che riguarda invece gli interventi ammessi, le unifamiliari possono beneficiare del superbonus in caso di lavori “trainanti” antisismici e di efficientamento energetico, nel rispetto dei seguenti massimali di costo:

  • 50.000 euro per la coibentazione termica;
  • 30.000 euro per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento;
  • 96.000 euro per gli interventi antisismici.

Previsti infine una serie di requisiti da rispettare per accedere all’agevolazione. Nel caso degli interventi di efficientamento energetico (ecobonus 110),  il miglioramento conseguito alla fine dei lavori deve essere pari ad almeno due classi energetiche. Per quanto riguarda invece il sismabonus 110, il fabbricato deve essere ubicato in una delle zone sismiche 1, 2 o 3.

Photocredit: Daniele Longo en Pixabay 

Source: fasi.eu

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