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Ultime novità su limiti di spesa e lavori ammessi con il Superbonus al 110% – Proiezioni di Borsa

Come sappiamo, nell’ultima manovra del Governo, si è deciso di prorogare il Superbonus al 110% fino al 2023. Con la Legge di Bilancio 2021, ci saranno, poi, ulteriori novità. Tra queste, la creazione di una piattaforma per la gestione dei crediti. Quest’ultima appare quantomai importante, considerato che uno dei modi di avvalersi del bonus è la cessione del credito. Procediamo, a questo punto, trattando delle ultime novità su limiti di spesa e lavori ammessi con il Superbonus al 110%. Partendo dai secondi, ricordiamo che gli interventi coperti dal beneficio sono i seguenti: 1) cappotto termico, che deve interessare oltre il 25% della superficie lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare indipendente. Inoltre, i materiali isolanti utilizzati, devono rispettare i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio.

Altri lavori ammessi con il Superbonus

Altri interventi ammessi sono quelli sulle parti comuni degli edifici, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione. In particolare, gli impianti esistenti vanno sostituiti con quelli centralizzati di riscaldamento, raffrescamento e fornitura di acqua calda sanitaria. Essi devono essere a condensazione e con efficienza energetica almeno di classe A e a pompa di calore. Sono ammessi anche impianti ibridi o geotermici, abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o a collettori solari. Infine, per i comuni montani, è possibile l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Ultime novità su limiti di spesa e lavori ammessi con il Superbonus al 110%

Veniamo, a questo punto, all’aspetto più scottante che è quello relativo ai limiti massimi di spesa consentiti. Ebbene, per il cappotto termico, gli importi sono i seguenti:

1) 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari. Ciò, purché questi siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

2) 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;

3) 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

I limiti di spesa, invece, che riguardano il secondo tipo di intervento è cioè quello sulle parti comuni degli edifici sono:

1) 20.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a 8 unità immobiliari;

2) 15.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari;

3) 30.000 euro per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti. Il tutto, purché dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione. Essi vanno sostituiti in base a quanto descritto in precedenza.

Approfondimento

Come dichiarare la scelta dello sconto in fattura o del credito di imposta per gli Ecobonus

Source: proiezionidiborsa.it

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