Si è svolto ad Alghero il 23 aprile il convegno in presenza e a distanza organizzato da Unai in collaborazione con Il Sole 24 Ore e dedicato al Superbonus del 110%. Nella mattinata, dopo i saluti del presidente nazionale Rosario Calabrese, regionale Carlo Giuseppe Satta e del dirigente provinciale (Sassari) Alessandro Pippìa, si sono alternate le relazioni degli esperti: Francesco Ruggeri (ufficio consulenze fiscali della Direzione regionale delle Entrate della Sardegna), Enrico Genova (dipartimento unità efficienza energetica dell’Enea) e Roberto Triola, ex presidente della II sezione della Cassazione.
Ruggeri ha riassunto tutti gli adempimenti fiscali necessari (per le slide cliccare qui ) mentre Genova ha richiamato l’attenzione sui requisiti tecnici degli interventi, sui tecnici abilitati a produrre le asseverazioni e sul meccanismo dei controlli,
Triola ha affrontato alcuni dei numerosi punti dubbi sul tappeto. Anzitutto quello, mai chiarito, è quello del condominio con due soli partecipanti: è chiaro, spiega Triola, che se le quote sono uguali la maggioranza sarebbe raggiunta se in assemblea ne venisse uno solo, mentre se fossero presenti ambedue si assisterebbe a un impasse totale.
Se poi l’assemblea approva lavori inidonei a raggiungere il requisiti richiesti, in questo caso dovrebbe trattarsi di delibera nulla per impossibilità dell’oggetto. Inoltre, ha ricordato Triola, sussiste il diritto di asssenti o dissenzienti in caso sia accertata la mancata sussistenza dei requititi e il beneficio venga poi revocato: il condominio convenuto potrà invocare solo l’indebito arriccchimento per limitare il rimborso.
Poi c’è la questione della riduzione della superficie dei balconi dopo l’apposizione dei pannelli del cappotto termico. Se si dovesse aderire alla tessi della ricerca del consenso dei condòmini difficilmente si arriverebbe a una soluzione. Inoltre anche il suo consenso non sarebbe risolutivo perché occorrerebbe che quei centimetri divenissero di proprietà del condominio: nella delibera il condomino cede la sa superficie ma tutti i condòmini devono accettare questa cessione. Infine, ha concluso Triola, ci sono problemi di legittimità costituzionale circa la violazione della proprietà privata, espropriata dal condominio. Alla fine potrebbe essere lecita l’apposizione dei pannelli ma il proprietario dovrebbe essere indennizzato in virtù della “responsabilità per atto lecito”, considerando anche il precedente di Cassazione su un intervento attuato per evitare una frana pericolosa per tutti ma con perdita di un fetta di proprietà privata.
Source: quotidianocondominio.ilsole24ore.com
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