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Unità plurifamiliari col superbonus – ItaliaOggi.it – Italia Oggi

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Superbonus 110% fruibile anche per gli interventi eseguiti in un complesso plurifamiliare, con ingresso su scala condominiale. È trascurabile, infatti, la circostanza che la stessa unità immobiliare faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative. Così la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate delle Marche in risposta ad un interpello (910-125/2021) in tema di fruibilità della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020. La contribuente istante ha fatto presente di essere proprietaria di una unità immobiliare funzionalmente indipendente, dotata di un ingresso autonomo dall’esterno e indipendente oltre che di un ingresso da scala condominiale, ubicata in un edificio plurifamiliare; si trattava, quindi, di comprendere se il 110% fosse fruibile in presenza di un complesso plurifamiliare, facente parte di un condominio. La direzione regionale delle Entrate marchigiana, innanzitutto, ricorda che il citato art. 119 del dl 34/2020 riconosce una detrazione maggiorata del 110% per le spese sostenute dall’1/7/2021 al 31/12/2021 (di fatto, al 30/6/2022, dopo il recente intervento della legge 178/2020) a fronte di specifici interventi di efficientamento energetico che si aggiungono a quelli già presenti, di cui agli articoli 14 e 16 del dl 63/2013, convertito nella legge 90/2013. Con riferimento alla detta detrazione, la direzione ricorda i documenti di prassi emanati (circ. 24/E/2020 e 30/E/2020, nonché la risoluzione 60/E/2020) e i decreti dell’agosto 2020 (requisiti e asseverazioni), cui rinvia per quanto non indicato. Nel merito, si prende atto della presenza di una unità immobiliare funzionalmente indipendente, dotata di un ingresso autonomo dall’esterno e indipendente, oltre che da un ingresso, da scala condominiale ubicata in un edificio plurifamiliare. Per quanto di interesse viene ricordato che il citato art. 119 del dl 34/2020 definisce un «edificio unifamiliare» funzionalmente indipendente quell’unità immobiliare di proprietà esclusiva, che dispone di uno o più accessi all’esterno (circ. 24/E/2020 pag. 14); quindi, a parere della direzione regionale, per qualificare l’unità immobiliare come unifamiliare, è necessaria la «contestuale» sussistenza del requisito dell’indipendenza funzionale e dell’accesso autonomo dall’esterno a nulla rilevando che il detto edificio sia costituito o meno in condominio. Il nuovo comma 1-bis, dell’art. 119 citato, in effetti, stabilisce testualmente che, per accesso autonomo, si deve intendere un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone di ingresso, che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà e che, per unità funzionalmente indipendente, si debba intendere quella dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva (acqua, gas, luce o riscaldamento). Il più recente documento di prassi (circ. 30/E/2020 § 3.1.1) ha precisato ulteriormente che una unità immobiliare è qualificabile come autonoma in presenza di un accesso diretto sulla strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune agli altri immobili che si affaccia sulla strada o da un terreno di utilizzo non esclusivo, non essendo rilevante, a tal fine (fruibilità del 110%), il titolo di proprietà esclusiva del possessore dell’unità oggetto degli interventi. Conclude, quindi, la direzione regionale che la detrazione maggiorata del 110%, nel caso di specie, risulta fruibile nel presupposto che l’unità immobiliare è ubicata in un edificio plurifamiliare ma dotata di accesso autonomo e di tre impianti autonomi, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (come, per esempio, il tetto); si apre, quindi, alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione in presenza di una unità abitativa collocata all’interno di un complesso plurifamiliare dotata semplicemente di un piccolo pertugio autonomo. D’altra parte, anche l’Agenzia delle entrate si è più volte espressa (tra le altre, risposta n. 62/2021) in tal senso ovvero che gli interventi di riqualificazione energetica, se effettuati su di un’unità abitativa, facente parte di un edificio plurifamiliare, ma funzionalmente indipendente e dotata di accesso autonomo dall’esterno, possono beneficiare del superbonus, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa; nello specifico, per l’agenzia integra un «accesso autonomo dall’esterno» anche l’ipotesi in cui sia possibile accedere all’unità abitativa da strada privata di proprietà altrui gravata da servitù di passaggio a servizio dell’unità medesima.

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Source: italiaoggi.it

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