Prima di procedere all’aggiudicazione della gara, il
RUP può esercitare un controllo di
regolarità della procedura, ma non può sostituire con
le proprie valutazioni quelle della commissione, decidendo di
escludere un operatore.
In caso ritenga che un’offerta non sia congrua o
adeguata all’affidamento, il RUP può chiedere chiarimenti
e approfondimenti alla stessa commissione, sostituendosi solo in
caso di valutazione manifestamente illogica o palesemente
erronea.
Esclusione operatore : illegittima la decisione del RUP
sull’offerta tecnica
Sono questi i presupposti su cui il Consiglio di
Stato, con la sentenza del
17 maggio 2024, n. 4435, ha respinto l’appello
proposto da una SA, dopo che il TAR aveva ritenuto illegittima
l’esclusione dell’aggiudicataria di una procedura per un appalto
integrato, disposta dal RUP perché la commissione
avrebbe effettuato dei rilevanti errori in sede di
valutazione dell’offerta tecnica, che presentava diverse
incongruenze. Da qui l’esclusione, nonostante due dei
commissari di gara fossero contrari.
Il TAR aveva accolto il ricorso presentato dall’operatore
escluso, in quanto il RUP non può sostituire le
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