In caso di cessione dell’immobile sottoposto a interventi con Superbonus, effettuati da non più di dieci anni, ricevuto in parte per successione, ai fini dell’imponibilità della plusvalenza realizzata è necessario distinguere tra la quota pervenuta per successione, che è esclusa dalla tassazione, e quella riferibile alla parte acquistata a titolo oneroso, che è imponibile.
Con la risposta n. 208 del 23 ottobre 2024, l’Agenzia delle entrate, a seguito di un interpello presentato da una contribuente, fornisce chiarimenti sulla recente disciplina della plusvalenza da cessione di immobili ereditati, ristrutturati tramite Superbonus. Inoltre, con la stessa risposta ricorda che, relativamente agli interventi ammessi al Superbonus terminati da non più di dieci anni, il presupposto impositivo (relativo alla quota acquistata) ricorre anche nel caso in cui i lavori siano stati realizzati solo sulle parti comuni dell’edificio condominiale.
Il chiarimento fa seguito all’istanza presentata dalla proprietaria di un immobile, acquisito per il 50% mediante compravendita effettuata
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