È ragionevole la decisione della stazione appaltante di
escludere un operatore che
propone l’applicazione di un
CCNL con livelli retributivi più bassi rispetto a
quelli previsti per i servizi erogati, senza che questa scelta sia
una limitazione alla libertà di auto-organizzazione dell’impresa in
gara.
Verifica costi manodopera: no a CCNL non adeguati al
servizio
Sulla base di queste considerazioni, il TAR
Lombardia, con la sentenza
del 28 novembre 2023, n. 2830 sul ricorso proposto da
un operatore escluso da una gara a seguito della verifica
di congruità dell’offerta, per aver giustificato i
costi della manodopera utilizzando un CCNL non
coerente con l’oggetto dell’appalto. Secondo il ricorrente, il
disciplinare non obbligava i concorrenti ad applicare uno specifico
contratto collettivo, ma esprimeva solo una preferenza per il CCNL
indicato nella lex specialis.
Convenienza economica e tutela dei diritti dei lavoratori:
necessario un equilibrio
Nel giudicare il caso, il giudice amministrativo ha
preliminarmente ricordato, richiamando la sentenza del TAR Lazio n.
6688/2022, la delicata dialettica
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