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Verifica di congruità: l’equivoco sui prezzari blocca l’edilizia – Lavori Pubblici

Brutto momento per professionisti e imprese con lavori in corso
che prevedono superbonus 110%, bonus facciate o altri bonus
edilizi. Dalla pubblicazione del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto
anti frode) nuovi obblighi sono stati previsti per i lavori in
corso e obblighi già presenti sono venuti alla luce dopo 18 mesi di
applicazione (sbagliata) della norma.

Verifica di congruità: l’equivoco sui prezzari

Mi riferisco alla verifica di congruità delle spese sostenute
che fino ad oggi era prevista per il solo superbonus e dal 12
novembre 2021 lo è anche per tutti gli altri bonus edilizi. Una
grossa problematica messa sotto i riflettori dall’Agenzia delle
Entrate (circolare 16/E) che giustamente ha rilevato come la
normativa preveda l’utilizzo del prezzario DEI unicamente per la
verifica di congruità degli interventi di ecobonus 110% e non per
quelli di sismabonus 110% né per tutti gli altri bonus edilizi.

Con la conseguenza che, mentre chi ha utilizzato il DEI per i
suoi lavori di sismabonus 110% ha semplicemente preso una cantonata
normativa, i professionisti e le imprese che in buona fede lo hanno
utilizzato come riferimento per gli interventi di bonus facciate
oggi si ritrovano a dover asseverare la congruità utilizzando un
riferimento diverso.

Ne ho parlato con Edoardo Bianchi, Vice Presidente con delega
alle opere pubbliche dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili
(ANCE) che ha risposto ad alcune mie domande proprio sui prezzari,
confermando le tesi sostenute dalla nostra redazione.

Ecco le domande:

  • Il Decreto Rilancio ha previsto l’asseverazione di congruità
    delle spese sostenute per il superbonus. Prima del Decreto
    anti-frode questa andava fatta solo nel caso di scelta di una delle
    due opzioni alternative. Dal 12 novembre 2021 si fa anche nel caso
    di detrazione diretta. Chiariamolo una volta e per tutte, per il
    superbonus quali prezzari vanno utilizzati per le due anime “eco” e “sisma”?
  • Il Decreto anti-frode ha esteso l’asseverazione di congruità
    anche ai bonus fiscali diversi dal superbonus, come il bonus
    facciate. Dal 12 novembre 2021 anche le fatture emesse per gli
    interventi di bonus facciate dovranno avere asseverato le spese.
    Dalla lettura della norma sembrerebbe che chi ha utilizzato il
    prezzario DEI sarà costretto a rivedere i computi. I danni
    potrebbero essere incalcolabili. Cosa ne pensa ANCE ?
  • Quali azioni intende intraprendere ANCE su un provvedimento che
    potrebbe decretare la fine di molte imprese che utilizzando il DEI
    come prezzario oggi si ritrovano a dover asseverare la congruità
    con prezzari diversi e non in linea con il mercato?

Ed ecco la risposta integrale di Edoardo
Bianchi
.

Verifica di congruità: l’intervista

Tutte e tre le domande hanno un comune denominatore: uno
schizoide modo di agire del legislatore.

Dal decreto Rilancio ad oggi è stato un profluvio di interventi,
nuove regolazioni, modifiche, integrazioni, cambi di validità
temporali, correzioni, pronunce di organismi centrali e periferici
dello Stato che ne disciplinavano la fruizione in maniera sempre
diversa.

In poco meno di 18 mesi abbiamo registrato ben oltre 1000
interventi, di vario rango, che spiegavano al povero fruitore come
poteva accedere ai vari bonus; abbiamo registrato: – Pronunce della
Agenzie delle entrate nelle sue varie articolazioni
centrali/regionali/provinciali – Interpellanze parlamentari e
risposte del MEF – Decreti attuativi che definivano, tra l’altro,
modulistiche e requisiti – Pareri del CSLLP – FAQ della ENEA –
Decreti del MISE e del MIT – Previsioni nella legge di
bilancio.

Ovviamente non tutte le “pronunce” sopra richiamate avevano un
medesimo ed univoco filo conduttore, anzi quello che emerge è un
quadro assolutamente mutevole dove la unica certezza è la
indeterminatezza della disciplina invocabile.

Da ultimo il decreto “anti frode” interviene disciplinando
nuovamente in maniera diversa la materia di alcuni bonus senza
preoccuparsi di prevedere un regime transitorio non considerando
che la gran parte degli interventi sono in corso di esecuzione da
tempo.

Ciò non bastasse è intervenuta anche la circolare 16/E dell’AdE
che il 29 novembre ha ritenuto opportuno effettuare nuovi
chiarimenti.

Relativamente agli interventi in corso di esecuzione o prossimi
all’avvio dei lavori, la Circolare in commento ha introdotto una
modifica alla usuale metodologia di valutazione, da parte dei
tecnici abilitati, della congruità delle spese effettuate, che
prima del DL “Anti Frodi” era riservata ai soli interventi da
“Superbonus 110%” (sia energetici, sia antisismici) e che il DL di
novembre 2021 ha esteso anche ai bonus ordinari.

Sulla questione, nella Circolare si afferma che: “Per
l’asseverazione relativa agli interventi diversi da quelli
finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di
riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, occorre,
invece, fare riferimento al criterio residuale individuato dal
citato articolo 119, comma 13-bis, del Decreto rilancio, ossia ai
prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle
Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero,
in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di
effettuazione degli interventi. Ciò in quanto il citato d.m. 6
agosto 2020 non contiene alcuna specifica indicazione in merito a
tali interventi.”

Ora, il rimando contenuto nel DL 157/2021 alle modalità previste
dall’articolo 119 comma 13-bis del DL 34/2021 per l’asseverazione
delle spese sta generando notevole confusione, in quanto esclude –
per le spese diverse da quelle per ecobonus – l’utilizzo del
prezzario DEI per la valutazione della congruità delle spese, come,
viceversa, previsto dal decreto 6 agosto 2020.

Infatti, i commi 13 e 13-bis dell’art. 119 assegnano al decreto
MISE la definizione delle modalità attuative delle asseverazioni,
sia per i requisiti tecnici (limitatamente a quelli relativi
all’ecobonus, visto che quelli per il sisma bonus sono regolati con
apposito decreto del MIMS), sia per la congruità delle spese (che
si riferiscono ad entrambi gli interventi). Ciò risulta evidente
nel comma 13-bis che fa riferimento proprio al decreto del
MISE.

Pur tuttavia non è giustificabile una diversità di valutazione
per uguali lavorazioni, spesso presenti sia negli interventi di eco
bonus che di sisma bonus. A puro titolo di esempio, la spesa per la
tinteggiatura di una parete esterna a conclusione di un intervento
di isolamento termico della stessa è corretto asseverarla sulla
base del prezzario regionale o di quello della DEI, ma se la stessa
tinteggiatura è a conclusione di un intervento di messa in
sicurezza sismica di quella parete, l’asseverazione si dovrebbe
basare sul prezzario regionale o dei listini della camera di
commercio, o dei prezzi correnti di mercato, ma non su quello della
DEI.

È indispensabile dare, con la massima urgenza, una chiara
indicazione, confermando l’utilizzabilità dei prezzari regionali e
di quelli DEI sia per eco che sisma bonus che per gli altri bonus
ristrutturazioni e facciate, ampliando la possibilità di utilizzare
anche gli altri riferimenti citati nel sopra richiamato comma
13-bis ai soli interventi non rientranti nel Super bonus 110%.

ANCE ha sempre invocato la necessità di interventi migliorativi
che avrebbero dovuto plasmare in maniera diversa la fruizione dei
vari bonus, quali ad esempio: a) Prezzari di riferimento (come nel
110) per tutti i bonus, b) Imprese qualificate per eseguire i
lavori. Un conto sono miglioramenti e chiarimenti puntuali e tutto
altro è il rimettere continuamente in gioco ogni punto fermo in un
perenne gioco dell’oca.

Abbia il coraggio il legislatore di ufficializzare la morte dei
vari bonus edilizi perché questo modo di legiferare non può trovare
giustificazione nella svista normativa quanto in una vera e propria
volontà di chiudere la stagione dei bonus.

Non riusciamo a comprendere con questi continui stop and go in
tutti i campi quale sia il disegno industriale che il legislatore
ha in mente per il nostro Paese.

Francamente è tutto svilente e mortificante per chi tenta di
svolgere con onestà il proprio mestiere.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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