Buongiorno,
ho ricevuto un documento in seguito ad una richiesta all’Agenzia delle Entrate, il cui testo è sotto riportato.
Vorrei sapere se è già noto a qualcuno che mi potrebbe dare un supporto alla sua interpretazione nel senso che se questo testo attesta che la richiesta del bonus 90% effettuata dall’impresa edile, presumo, sia stata accettata visto che lo scopo della richiesta era indirizzato in quest’ottica. Grazie per il supporto.
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Testo richiesta informazioni:
La legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020, art. I, comma 59) ha confermato e prorogato fino alla fine dell’anno corrente (31.12.2021) la detrazione al 90% per riqualificare le facciate degli edifici esistenti. bonus facciate
Si chiede, qualora le spese relative 1 intervento edilizio di bonus facciate sono interamente sostenute entro il 31.12.2021, ma i lavori si concluderanno nel 2022, se il contribuente possa comunque usufruire interamente della detrazione prevista.
Testo risposta:
Gentile contribuente, come previsto dal comma 219, articolo 1, della legge di bilancio n. 160/2019, cosi come modificato dal comma 59, articolo 1, legge n. 178/2020 , : “per le spese documentate , sostenute nell’anno 2020 e 2021, relative agli int erventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento”.
Considerato che nel comma 219 viene utilizzata la locuzione «spese documentate, sostenute
nell’anno 2020 (e ora anche 2021)» , senza altre condizioni volte a circoscrivere l’applicazione del “bonus facciate” alla data di avvio degli interventi, ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento
per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali , al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
Dai documenti normativi e di prassi fin qui pubblicati, la condizione di aver terminato i lavori entro il 31 dicembre 2021 non sembra rappresentare causa di decadenza dall’agevolazione per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Cordiali saluti
Questa risposta e resa a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare n.42/E del 5 agosto 2011 e non a titolo di interpello ordinario ai sensi dell’art.11 della legge n.212 de! 2000.
Agenzia delle Entrate
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IL DIR ETTORE
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