Tra gli articoli del Testo Unico Edilizia che negli ultimi anni
sono stati arricchiti di nuovi contenuti, non può non annoverarsi
l’art. 6 che definisce gli interventi cosiddetti di “edilizia
libera”. Interventi che, “fatte salve le prescrizioni degli
strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell’attività edilizia” possono essere eseguiti senza alcun
titolo abilitativo.
L’edilizia libera
Una formulazione che non lascia spazio ad interpretazione: prima
di pensare di eseguire gli interventi elencati all’art. 6, comma 1,
del d.P.R. n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia), è sempre necessario verificare
concretamente la loro possibilità con particolare riferimento:
- ai regolamenti edilizi;
- alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio,
igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di
tutela dal rischio idrogeologico; - alle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali;
- ai “diritti dei terzi”.
Condizioni che lasciano facilmente comprendere come l’edilizia
“completamente libera” in realtà non esista.
Dal 2016 il legislatore ha avviato un processo di
semplificazione (almeno così è stato chiamato)
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