Tra le agevolazioni fiscali dedicate alla mobilità delle persone con disabilità c’è anche il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Bonus che è pari al 75% delle spese sostenute anche in edifici dove non c’è la presenza di disabili. L’importante novità è utile per migliorare la qualità di vita delle persone fragili. Ed è spiegata nel dettaglio nella nuova guida redatta dall’Agenzia delle Entrate. Vademecum dove sono raccolte tutte le detrazioni, esenzioni e agevolazioni come ad esempio l’agevolazione per il settore auto, mezzi di locomozione, detrazioni per figli a carico e spese sanitarie. Clicca qui per consultare il documento.
Nello specifico la detrazione d’imposta del 75%, introdotta dalla legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), è valida solo per il 2022. E riguarda le spese documentate e sostenute nel periodo tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2022. Spesa che va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. In alternativa si potrà optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Come spiegano dall’Agenzia delle Entrate gli interventi devono «rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989». La detrazione spetta anche per gli «interventi di automazione degli impianti degli edifici.
Nello specifico rientrano nell’agevolazione le spese sostenute per ascensori, montacarichi ed elevatori esterni all’abitazione. Nell’elenco è prevista anche la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari. Sarà possibile migliorare la mobilità interna ed esterna di una struttura con la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, ma solo in caso di handicap grave. L’agevolazione non riguarda solo gli interventi di automazione degli impianti, ma anche lo smaltimento e bonifica dei materiali obsoleti. La detrazione non si applica, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità di persone disabili.
L’Agenzia delle Entrate ha poi segnalato che il Bonus barriere architettoniche è possibile averlo anche con il “Superbonus” (detrazione del 110%). Però solo per le «spese sostenute dal 1° gennaio 2021» a favore della mobilità interna ed esterna all’abitazione delle persone con disabilità grave. E risulta necessario che questi lavori siano eseguiti «congiuntamente a interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti. Ossia i cosiddetti interventi trainanti».
Bonus barriere architettoniche – Importi:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari.
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
“Fisco e tasse in pillole” la rubrica per aggiornare i lettori sulle scadenze e le novità relative al mondo fiscale e tributario con la consulenza dei commercialisti dello “Studio Penati” di Legnano
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