La Conferenza Unificata ha dato oggi (4 agosto) il via libera all’accordo per l’adozione del modulo per la Cila, la Comunicazione asseverata di inizio attività, con il quale si riducono drasticamente gli adempimenti necessari per accedere al Superbonus 110%.
Massima semplicità
Il modulo per la Cila-superbonus contiene solo le informazioni essenziali. Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.
Anche la documentazione progettuale da allegare è improntata alla massima semplificazione, anche perché le necessarie asseverazioni da parte del tecnico sono già trasmesse all’Enea.
L’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Eventuali elaborati grafici saranno presentati soltanto se indispensabili a una più chiara e compiuta descrizione. Per gli interventi in edilizia libera, basterà una semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo.
Per facilitare la compilazione, è inclusa una tabella riepilogativa degli allegati al modulo, che illustra anche i casi in cui si rendono necessari.
Certezza a cittadini, operatori e Pa
La legge prevede che i moduli approvati previa intesa o accordo sono livelli essenziali delle prestazioni, dunque obbligatori. In questo modo si dà certezza a cittadini e operatori e alle stesse amministrazioni, in particolare ai Comuni.
Link ai moduli
Modulo CILA – Superbonus (PDF)
Modulo CILA – Superbonus – Altri Soggetti coinvolti (PDF)
Source: finanzaefisco.com
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