I commi 219-224 dell’Articolo 1 della legge di bilancio 2020 con cui è stato istituito il “bonus facciate” non pongono vincoli o prescrizioni circa la collocazione degli edifici, specificando soltanto che “l’agevolazione, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).
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