

Il TAR Liguria ha rimesso alla Corte
Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 2, comma
2, L.R. Liguria n. 1/2008, che impone criteri rigidi per la
rimozione del vincolo di destinazione produttiva,
in particolare del vincolo alberghiero e che potrebbe configurarsi
come una limitazione alla libertà di impresa e di
iniziativa economica.
Diniego di svincolo per attività produttiva: la questione alla
Consulta
La conferma arriva con l’ordinanza del
23 gennaio 2025, n. 78, nell’ambito di un ricorso
contro il diniego opposto dal Comune alla richiesta di
svincolo di una struttura alberghiera, con l’obiettivo di
convertirla in una residenza socio-sanitaria per anziani. Il
diniego si fondava sulla normativa regionale, che consente la
rimozione del vincolo solo nei seguenti casi:
- impossibilità tecnica di adeguamento per
vincoli urbanistici, architettonici o di sicurezza; - localizzazione in un’area inidonea allo
svolgimento dell’attività alberghiera (con l’eccezione di aree
storiche, residenziali o entro 300 metri dalla costa).
Nel caso specifico, il proprietario dell’immobile contestava
l’obbligo di mantenere la destinazione alberghiera nonostante
l’insostenibilità economica
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